LA RETROATTIVITA’ DEI REGOLAMENTI PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE
I regolamenti per la incentivazione delle funzioni tecniche possono avere efficacia retroattiva se...
LA RETROATTIVITA’ DEI REGOLAMENTI PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE
I regolamenti per la incentivazione delle funzioni tecniche possono re efficacia retroattiva se dispongono la ripartizione di risorse che sono state accantonate nel quadro economico.
22 Ottobre 2019
I regolamenti per la incentivazione delle funzioni tecniche possono avere efficacia retroattiva se dispongono la ripartizione di risorse che sono state accantonate nel quadro economico.
I regolamenti sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche hanno efficacia retroattiva a condizione che le relative somme siano state calcolate e siano state accantonate nel quadro economico. E’ questa la importante indicazione dettata dalla delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 385/2019. La pronuncia si riferisce espressamente agli incentivi previsti dall’articolo 93 del d.lgs. n. 163/2016 a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90/2014 ed arriva a queste conclusioni nonostante dal 18 aprile 2016 queste disposizioni siano state sostituite dall’articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016. Essa si deve ritenere applicabile anche alla regolamentazione tardiva degli incentivi previsti dalle nuove disposizioni.
LE NOVITA’ DEL D.LGS. N. 50/2016
In premessa viene ricordato che il maggiore elemento di novità contenuto nel d.l. n. 90/2014 è in questa materia costituito dalle “modalità di determinazione della provvista per l’erogazione degli incentivi: mentre in precedenza la determinazione del compenso e la sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato, nella previsione normativa del d.l. n. 90/2014 le risorse, destinate in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, vengono fatte confluire in un apposito fondo per la progettazione e l’innovazione”. Ed ancora, l’80% delle risorse finanziarie del Fondo vanno ripartite tra i dipendenti “con le modalità e i criteri stabiliti in apposito regolamento adottato dall’ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa”.
IL REGOLAMENTO
Con lo specifico regolamento occorre disciplinare la “percentuale effettiva” delle risorse da erogare, entro il tetto del 2%; “i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentiva, e dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto...