LA STABILIZZAZIONE DEI 110: LE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA
procedure comparative ex articolo 110 del TUEL
LA STABILIZZAZIONE DEI 110: LE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA
a cura di Arturo Bianco
12 Febbraio 2024
Gli assunti con procedure comparative ex articolo 110 del TUEL non possono partecipare alle selezioni per la stabilizzazione, mentre possono parteciparvi coloro che sono già dipendenti a tempo indeterminato e tali selezioni non devono necessariamente riservare nello stesso concorso la metà dei posti alle assunzioni dall’esterno
Per la Funzione Pubblica la riserva per le stabilizzazioni dei dirigenti e dei responsabili assunti ex articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 deve restare nel tetto del 50% dei posti che l’ente intende coprire, mentre non è necessario che essa operi necessariamente all’interno del singolo concorso, potendo essere garantita nell’ambito dei posti previsti nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. Possono essere destinatari di questa riserva solamente i dipendenti dell’ente cui è stato conferito un incarico dirigenziale o di responsabile e non anche coloro che sono stati assunti dall’esterno sulla base di procedure comparative. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere dell’ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione di risposta alla Nota Prot. 63059 del 23 ottobre 2023, parere che assume una notevole importanza dell’applicazione di questo istituto.
Questa lettura è estensiva e convincente sulla possibilità di bilanciamento con una assunzione effettuata dall’esterno nell’ambito della programmazione del fabbisogno e non necessariamente nello stesso concorso. Mentre è restrittiva e non convincente sulla limitazione destinatari perchè non tiene conto che il legislatore non ha previsto che l’assunzione sia stata effettuata tramite un concorso pubblico, ma solamente che essa si sia svolta “previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica”: la equiparazione tra queste due espressioni sembra alquanto forzata.
LE PROCEDURE
La prima indicazione è dettata in tema di procedure. Leggiamo che, “nell’ambito dei meccanismi concorsuali, l’amministrazione è tenuta unicamente a rispettare, valorizzandola, la percentuale indicata dalla norma a valere sul complesso dei posti disponibili a legislazione vigente e coerentemente al piano dei fabbisogni, con l’effetto di potersi reputare assentibile, ove adeguatamente salvaguardata la quota di riserva per il personale esterno, la sua applicazione rispetto al totale dei posti banditi dall’amministrazione, sia pure attraverso il ricorso a procedure concorsuali diverse, bandite contestualmente e comunque nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni”.
Per cui, non è necessario che la riserva per queste stabilizzazioni operi esclusivamente nell’ambito dello stesso concorso: essa può operare nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale. La conseguenza di tale disposizione è il rilevante ampliamento dello spazio entro cui esse possono essere effettuate, in particolare per i piccoli e medi comuni.
Il parere non chiarisce se il bilanciamento debba essere effettuata con assunzioni in posti della stessa area...