LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI
legge di conversione del d.l. n. 34/2020
LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI
a cura di Arturo Bianco
21 Luglio 2020
La legge di conversione del d.l. n. 34/2020 amplia le possibilità di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, prevedendo che l’anzianità triennale possa essere maturata entro l’anno 2020.
La legge di conversione del d.l. n. 34/2020 amplia l’arco temporale entro cui i collaboratori coordinati e continuativi ed i dipendenti assunti a tempo determinato senza fare ricorso a concorsi e/o a procedure previste dal legislatore possono maturare l’anzianità triennale necessaria per la stabilizzazione: tale arco temporale viene fissato alla fine del mese di dicembre del 2020. Si deve ricordare che una analoga estensione è stata effettuata per i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di concorsi dall’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 162/2019, cd milleproroghe 2020.
LA NUOVA DISPOSIZIONE
La disposizione, contenuta nell’articolo 4 bis del d.l. n. 34/2020, cd rilancio, per come modificato dalla legge di conversione, cambia il comma 2 dell’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017. Sulla base della nuova disposizione l’anzianità triennale necessaria per la stabilizzazione può essere maturata non più fino al 31 dicembre 2017, ma fino al 31 dicembre del 2020.
LE CONDIZIONI
Per potere dare corso a stabilizzazioni di personale assunto con contratti di lavoro flessibile occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere “titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso” in data successiva alla “entrata in vigore della legge n, 124/2015”, cioè dopo il 28 agosto 2015. Per cui tutti coloro che non sono più stati destinatari di tale incarico a partire da questa data non possono essere stabilizzati;
b) Avere maturato o maturare entro il 31 dicembre 2020 una anzianità di “almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”. Di conseguenza, non si possono sommare i periodi di anzianità maturati presso amministrazioni diverse (salve le deroghe per il personale della sanità e per quello delle gestioni associate tra i comuni) e l’arco temporale entro cui questa anzianità deve essere maturata è quello compreso tra il 2013 ed il 2010.
Non vengono modificate le altre condizioni...