L’ARAN SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
articolo 17 del CCNL 21.5.2018
L’ARAN SUGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
a cura di Arturo Bianco
13 Dicembre 2021
Ai dipendenti di categoria C cui vengono conferiti incarichi di posizione organizzativa in enti in cui vi sono dipendenti di categoria D non devono essere di norma conferite le mansioni superiori, ma la remunerazione da riconoscere loro è la stessa del personale della categoria più elevata.
In via ordinaria ai dipendenti di categoria C cui le amministrazioni, nell’ambito delle sole tipologie previste dall’articolo 17 del CCNL 21.5.2018, conferiscono incarichi di posizione organizzativa, non spetta il riconoscimento delle mansioni superiori. Nella utilizzazione di questo istituto il compenso deve essere calcolato su quello che viene attribuito per la remunerazione di tali incarichi ai dipendenti di categoria D. L’ente in presenza delle condizioni che le legittimano può dare corso al riconoscimento delle mansioni superiori, ipotesi che deve essere considerata come eccezionale. Sono queste le indicazioni dettate dall’Aran nel recente parere CFL 140.
IL CONFERIMENTO AL PERSONALE DI CATEGORIA C
Gli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del CCNL 21.5.2018, possono essere conferiti nei comuni a dipendenti di categoria C o B solamente se nello stesso ente non vi sono dipendenti di categoria D o, per usare la disposizione contrattuale, se gli enti sono “privi di posizioni di categoria D”: tale formula è riferita alla assenza di personale di questa categoria nell’intero ente e non solamente nella specifica articolazione organizzativa.
In questi casi è prevista dal contratto nazionale la erogazione al personale di categoria C o B di una indennità di posizione in misura ridotta, essa deve essere infatti compresa tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 9.500 euro, sempre su base annuale e comprendendo la tredicesima mensilità.
I COMUNI CON DIPENDENTI DI CATEGORIA D
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 17 del citato CCNL, per come di dice l’Aran, “nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di...