L’ARAN SULE RELAZIONI SINDACALI E SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
non vi sono regole certe per considerare o meno legittima la stipula del contratto decentrato
L’ARAN SULE RELAZIONI SINDACALI E SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
a cura di Arturo Bianco
16 Marzo 2026
Non vi sono regole certe per decidere se il contratto sottoscritto dalla RSU ma non dalle organizzazioni sindacali sia valido; la Cgil, a seguito della mancata sottoscrizione del CCNL, non è un soggetto sindacale da ammettere alla contrattazione decentrata e non è titolare delle prerogative previste per le relazioni sindacali
Nel caso di dissensi tra i soggetti sindacali e le RSU, l’Aran ricorda che non vi sono regole certe per considerare o meno legittima la stipula del contratto decentrato. La Cgil, in quanto organizzazione non firmataria del CCNL, non ha a giudizio della stessa Aran, titolo a partecipare alle trattative per il rinnovo del contratto decentrato, né ad essere parte delle relazioni sindacali previste dal CCNL. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo sull’applicazione del contratto nazionale del personale delle funzioni locali e regionali sottoscritto lo scorso 23 febbraio relativamente al triennio 2022/2024 che sono state fornite di recente da parte dell’Aran in risposta a quesiti posti da amministrazioni del comparto delle funzioni locali e regionali.
I DISSENSI NELLA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO
Spetta alle singole amministrazioni verificare, in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali e/o tra queste e la RSU, se vi sia il consenso presuntivo della maggioranza dei dipendenti. Sono queste le indicazioni che vengono fornite dall’Aran nel parere 35685, che riassume principi di carattere generale e che evidenzia di fatto l’assenza di regole certe ed univoche, sottolineando l’ampiezza della discrezionalità lasciata alle singole amministrazioni.
In premessa viene ricordato che il legislatore fissa le condizioni perché il contratto nazionale possa dirsi legittimamente sottoscritto: occorre che “le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale”. E chiarisce subito che “analoga norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa”, per la quale si deve quindi evidenziare l’assenza di regole certe ed unicohe. Ci viene ricordato che “in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza”. Occorre garantire in primo luogo “che tutti i soggetti ammessi alle trattative siano correttamente e costantemente convocati alle riunioni di contrattazione”. Sulla scorta dei principi dettati dal legislatore, per come interpretati dalla giurisprudenza, “le amministrazioni dovranno porre in essere tutte le iniziative volte a ricercare il maggior consenso possibile”: è questa una condizione da rispettare per evitare che la condotta dell’ente possa essere definita come antisindacale.
Nel merito del quesito posto ci viene detto “che la circostanza che l’accordo venga sottoscritto dalla sola RSU e non anche dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL non può di per sé considerarsi come causa di invalidità del contratto né, di contro, ne comporta l’automatica validità”. Dal che ne deriva la necessità che l’ente debba “verificare caso per caso se la sola firma della RSU sia idonea a garantire quella pace sociale cui è preordinata la ricerca del maggior consenso possibile”. Occorre, ci viene detto conclusivamente che “un contratto integrativo che prescindesse stabilmente dal consenso di una delle due tipologie di soggetti, alterando l'equilibrio definito dai contratti, rischierebbe di snaturare la logica stessa del sistema, trasformando la ricerca del consenso in una mera formalità procedurale”. Come si vede, una ampia responsabilizzazione diretta delle singole amministrazioni, chiamate a svolgere il proprio ruolo...








