LAVORO PUBBLICO E PA NELLA EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE CONCORSI E BONUS PRESENZE
L’attuale fase di emergenza sanitaria sta determinando molteplici conseguenze per il lavoro...
LAVORO PUBBLICO E PA NELLA EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE CONCORSI E BONUS PRESENZE
sospensione delle procedure concorsuali e la previsione della corresponsione di un bonus di 100 euro per i dipendenti presenti nel mese di marzo
21 Aprile 2020
L’attuale fase di emergenza sanitaria sta determinando molteplici conseguenze per il lavoro pubblico. Tra esse, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 18/2020, si segnalano la sospensione delle procedure concorsuali e la previsione della corresponsione di un bonus di 100 euro per i dipendenti presenti nel mese di marzo
Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 18/2020, sono state previste numerose novità per il pubblico impiego nella attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19: l’ampliamento dei permessi per l’assistenza ai disabili, il nuovo congedo per i genitori a seguito della chiusura delle scuole, l’ampliamento del lavoro agile, la possibilità di collocamento in esenzione. Nell’ambito di queste novità è utile soffermarsi sulla sospensione dei concorsi e sul bonus di 100 euro per coloro che sono stati presenti nelle sedi ordinarie nel mese di marzo, alla luce delle integrazioni legislative e dei chiarimenti che sono sono stati forniti.
LA SOSPENSIONE DEI CONCORSI
L’articolo 4 del d.l. n. 22/2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, contiene dei chiarimenti alle limitazioni alla sospensione dei concorsi nel pubblico impiego.
L’articolo 87, comma 5, del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione delle procedure concorsuali fino al 16 maggio, cioè per 60 giorni dalla entrata in vigore dello stesso provvedimento. Con la novella legislativa si chiarisce che questa “sospensione .. si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”. Quindi, che il blocco non riguarda la indizione dei concorsi stessi. Di conseguenza, le amministrazioni possono approvare dei bandi concorsuali, nonché richiedere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disporla sul sito dell’ente, nell’attesa che la Funzione Pubblica detti le modalità per realizzare tale pubblicazione anche sullo specifico portale. Ciò che si deve ritenere sospesa è la possibilità di svolgimento delle prove concorsuali, tranne che le stesse siano effettuate in modalità telematica e/o che le procedure prevedano una valutazione “esclusivamente su basi curriculari” ovvero esami per soli titoli. La sospensione continua a non essere applicabile ai concorsi in cui sia stata ultimata la valutazione dei candidati. Essa si applica anche alle selezioni pe il conferimento di incarichi anche dirigenziali, il riferimento va alle previsioni di cui all’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, ed alle progressioni di carriera, ovvero ai concorsi riservati esclusivamente agli interni, tranne che queste procedure si instaurino e si svolgano in forma telematica.
IL BONUS PER I DIPENDENTI PRESENTI A MARZO
La circolare della Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile “Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti” e la successiva risoluzione 18/E della stessa Agenzia delle Entrate...