LE ASSUNZIONI
Possibilità di aumentare la spesa del personale e di considerare non neutri gli oneri aggiuntivi...
LE ASSUNZIONI
decreto attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019
19 Maggio 2020
Possibilità di aumentare la spesa del personale e di considerare non neutri gli oneri aggiuntivi per le mobilità da parte degli enti virtuosi, specifiche regole dettate per i comuni non virtuosi ed esenzione delle assunzioni avviate prima del 20 aprile dai nuovi tetti.
Con l’entrata in vigore del decreto attuativo dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 vi sono significative novità per la determinazione delle capacità assunzionali dei comuni. Il che impone a tutti questi enti la necessità di dare corso ad una verifica della propria programmazione del fabbisogno, così che essa sia in linea con le previsioni dettate dal citato decreto.
GLI ENTI VIRTUOSI
Gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti possono aumentare la propria spesa del personale entro il tetto massimo fissato dal citato decreto ed a condizione che in tal modo non superino la soglia massima della virtuosità. I maggiori costi derivanti da questo aumento della spesa del personale vanno in deroga al tetto di spesa del personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006.
Sempre per questi enti la mobilità volontaria cessa di essere neutra ai fini delle capacità assunzionali. E’ questa una conseguenza automatica, anche se non espressamente formalizzata, che deriva dalle nuove disposizioni che superano il criterio del turn over ai fini della determinazione delle possibilità di dare corso a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Di conseguenza, ci dice la “circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019in materia di assunzioni di personale” dei Ministri della Pubblica Amministrazione, della Economia e Finanze e dell’Interno in fase di emanazione che “le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva. In termini operativi, sarà necessario che - nell’ambito dei procedimenti di mobilità extra compartimentali e nella programmazione triennale del fabbisogno di personale – si dia espressamente conto di tale circostanza”.