LE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE SVOLTE NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMALI
diritto al lavoro straordinario festivo o al recupero compensativo
LE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE SVOLTE NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMALI
a cura di Arturo Bianco
23 Agosto 2021
Solamente i dipendenti che non sono inseriti nel turno durante una giornata festiva infrasettimanale hanno diritto al lavoro straordinario festivo o al recupero compensativo. Le relative disposizioni dell’articolo 24 del CCNL cd code contrattuali non sono da considerare abrogate dal CCNL 21.5.2018
Le attività svolte durante le festività infrasettimanali dal personale in turno sono remunerate interamente dai compensi per la turnazione e non si applicano le previsioni dettate dall’articolo 24 del CCNL 14.9.2000 sul riposo compensativo o sul lavoro straordinario festivo. Non vi sono peraltro ragioni per sostenere che questo articolo sia stato superato dal CCNL del 21.5.2018. Possono essere così riassunte le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 19326/2021. Si deve evidenziare come la remunerazione di queste attività esclusivamente con la turnazione festiva sia da ritenere come un principio consolidato nella giurisprudenza del lavoro e della Corte di Cassazione. Assume un carattere innovativo la considerazione per cui le relative disposizioni dettate dalla contrattazione del 2000 non sono da ritenere abrogate dalle nuove regole fissate in materia di turnazione dal CCNL 21.5.2018. Non vi è alcuna abrogazione espressa e non vi sono ragioni per ritenere che si debba assumere che ciò viene disposto in modo implicito.
LA REMUNERAZIONE SULLA BASE DEL CCNL 14.9.2000, CD CODE CONTRATTUALI
Ci viene detto in primo luogo che: ” ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'articolo 22, comma 5, CCNL 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'articolo 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro”.
Si deve considerare questa lettura come consolidata; vengono infatti citate, in ordine..."