LE DEROGHE AL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO
articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
LE DEROGHE AL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO
a cura di Arturo Bianco
21 Giugno 2022
Le deroghe al tetto del salario accessorio costituiscono una eccezione che le sezioni di controllo della Corte dei Conti ammettono solamente in casi eccezionali e tassativi, quindi non suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche
Le deroghe al tetto deI salario accessorio per compensi ulteriori sono la eccezione rispetto alla regola dettata dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tra queste deroghe sono compresi i compensi per i dipendenti nominati come amministratori di società controllate. Sono questi i principi dettati dal parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 79/2022. Dal che se ne deve trarre la indicazione che siamo in presenza di eccezioni che non possono essere oggetto di interpretazioni estensive o analogiche. Ovviamente si devono considerare in deroga gli aumenti deliberati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Occorre ricordare in premessa che il tetto è dettato con riferimento alle somme previste per la incentivazione del salario accessorio del 2016. Ed ancora, indicazione che è ormai consolidata sia per le interpretazioni della magistratura contabile, che per i pareri della Ragioneria Generale dello Stato, che il tetto al salario accessorio è da riferire come complessivo e non per singole voci. Esso si riferisce, quindi, alla somma di: fondo per la contrattazione decentrata del personale, fondo per le posizioni organizzative, fondo per il lavoro straordinario, incentivazione dei segretari per le voci indicate dalla circolare della RGS n. 25/2022 sul conto annuale, ed eventuale fondo per i dirigenti.
LE DEROGHE
I compensi che vanno in deroga al tetto del salario accessorio sono i seguenti:
“1) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, Delib. n. 51/2011);
2) 2) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98 del 2011 (Sezione delle autonomie, Delib. n. 2/ 2013);
3) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione delle autonomie, Delib. n. 26/2014);
4) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall'Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato, al fine di migliorare la...