LE INDICAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
risarcimento dei danni da parte dei dipendenti
LE INDICAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
a cura di Arturo Bianco
02 Settembre 2024
Non vi è un diritto al risarcimento dei danni da parte dei dipendenti che hanno avuto conferito più volte incarichi dirigenziali a tempo determinato. Un incarico dirigenziale nullo determina come conseguenza che anche le sue reiterazioni sono illegittime
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha stabilito che i dipendenti di un ente a cui sono stati conferiti più volte incarichi dirigenziali a tempo determinato non hanno diritto al risarcimento dei danni dopo che cessi il conferimento degli stessi. Ed ancora che la nullità del conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato travolge anche le successive reiterazioni dello stesso.
LA REITERAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE
I dipendenti di un ente cui sono stati conferiti più volte incarichi dirigenziali non hanno diritto ad un risarcimento danni se gli stessi non vengono riproposti, tanto più nel caso in cui il mancato conferimento dipende dall’annullamento da parte della Corte Costituzionale della disposizione posta alla base del conferimento di tali incarichi. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 9856/2024. Si deve sottolineare che queste previsioni segnano una significativa differenza rispetto ai principi dettati dallo stesso consesso nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all’ente, i quali -nella ipotesi di reiterazione degli stessi- possono vantare il diritto al risarcimento dei danni.
Ci viene in primo luogo ricordato che “ii conferimento di un incarico dirigenziale a termine, come nella specie, ai funzionari dell'Agenzia delle entrate ..si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass., sentenza n. 14814 del 2020, Cass., ordinanza n. 2397 del 2023, le cui argomentazioni si richiamano, dandovi continuità, ai sensi dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ.) .. Non trova applicazione la disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine, né è ravvisabile fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine. . correttamente la Corte d'Appello ha respinto le domande risarcitorie formulate per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, proposte a seguito della cessazione dell'incarico dirigenziale a termine, pur se già prorogato, disposta dall'Agenzia delle entrate all'esito dell'annullamento del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo e della dichiarazione di incostituzionalità .. La Corte d'Appello correttamente ha ritenuto...