LE INDICAZIONI DELL’ANAC SUL DIPENDENTE CHE E’ PARENTE DEL DIRIGENTE
la maturazione di una condizione di conflitto di interesse
LE INDICAZIONI DELL’ANAC SUL DIPENDENTE CHE E’ PARENTE DEL DIRIGENTE
a cura di Arturo Bianco
14 Aprile 2025
Non matura la incompatibilità in capo al dirigente che ha tra i propri collaboratori uno stretto congiunto, ma lo stesso deve assumere tutte le iniziative per evitare la maturazione di una condizione di conflitto di interesse ed è opportuno che le amministrazioni valutino la possibilità di assumere iniziative organizzative idonee a superare tale condizione
Non matura in modo automatico e/o diretto una condizione di incompatibilità per il dirigente che, tra i propri collaboratori, ha uno stretto parente, nel caso specifico oggetto del parere il figlio. Il dirigente deve comunque assumere tutte le iniziative necessarie per evitare la maturazione di conflitti di interesse, come delegare ad altro soggetto le attività che riguardano direttamente il proprio congiunto. Le amministrazioni possono assumere le iniziative opportune per il superamento di tale condizione. Sono queste le indicazioni fornite dall’Anac 872 dello scorso 11 marzo sulla presenza nella stessa articolazione organizzativa di uno stretto congiunto del dirigente. Tali indicazioni sono quanto mai utili, perché permettono di avere un punto di riferimento nel caso specifico.
LA NOZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI
Ci viene ricordato nel parere Anac che “il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. Tale situazione si verifica quando il soggetto abbia un interesse personale o professionale, tale da incidere, anche solo a livello potenziale, sulla imparzialità delle decisioni o anche delle valutazioni che è chiamato ad esprimere”. Le norme di riferimento sono costituite, in applicazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e dall’articolo 7 del dpr n. 62/2013. Quest’ultima “disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza”. Ed inoltre, “situazioni di conflitto di interessi si possono presentare quindi in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l’imparzialità del soggetto nell’assumere decisioni o nell’adottare atti e provvedimenti. I dirigenti sono poi destinatari di una disciplina speciale dettata dall’art. 13 del d.P.R. 62/2013, nell’ottica di una particolare responsabilizzazione di tale ruolo. Tale disciplina deve considerarsi estesa anche a coloro che, seppure non inquadrati nei ruoli dirigenziali, si trovano a svolgere anche temporaneamente e a vario titolo la funzione di direzione di un ufficio (es. funzionari responsabili di posizione organizzativa/ E.Q. negli enti privi di dirigenza)”.
L’ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSE
Il parere ha chiarito in modo formale che non vi è una condizione di incompatibilità che matura in capo ad un dirigente o responsabile che coordini un dipendente che è un suo stretto parente.
Sulla base delle...