LE MANSIONI SUPERIORI
diritto alla erogazione della differenza di trattamento economico
LE MANSIONI SUPERIORI
a cura di Arturo Bianco
15 Settembre 2026
Le mansioni superiori danno corso al diritto alla erogazione della differenza di trattamento economico tra il tabellare dell’area di inquadramento e quella immediatamente superiore; non nasce in nessun caso il diritto al reinquadramento, in quanto espressamente vietato dalle disposizioni di legge.
Gli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni possono conferire mansioni superiori solamente nelle ipotesi eccezionali dettate dalla normativa, che ricordiamo essere contenuta essenzialmente nell’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001. La giurisprudenza della Corte di Cassazione interpreta queste disposizioni senza alcuna estensione, stante il loro carattere derogatorio rispetto ai principi dettati per il pubblico impiego, che differiscono da quelli contenuti nel codice civile.
IL DETTATO NORMATIVO
Le regole ordinarie sono le seguenti due. In primo luogo, si stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto” o a quelle conseguite a seguito di progressioni verticali. La seconda è che lo svolgimento in via di fatto di mansioni diverse, ivi incluse quelle superiori, “non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.
Il legislatore consente il conferimento di mansioni superiori, solamente in due casi: la vacanza del posto in organico per una durata massima di 6 mesi, prorogabili fino ad 1 anno in totale a condizione che siano state avviate le procedure di copertura del posto vacante entro 90 giorni dalla loro attribuzione; la sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Sono da considerare tali solo i casi in cui vi sia una loro prevalenza “sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”. Al di fuori di queste ipotesi, deve essere corrisposto il trattamento economico, ma l’atto di assegnazione è nullo e matura una responsabilità personale in capo al dirigente che ha violato tale disposizione se ha agito con dolo o colpa grave.
Al dipendente spetta la differenza di trattamento economico tra i tabellari, quindi senza tenere conto della posizione di progressione economica e/o differenziale stipendiale in godimento.
I PRINCIPI FISSATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel caso di mansioni superiori occorre dare corso alla erogazione delle differenze di trattamento economico, che ricordiamo si calcolano esclusivamente sui tabellari. Sonoo queste le indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 13225/2026.
Attenzione alla reiterazione del conferimento di mansioni superiori in modo ripetuto: lo dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 23718/2026.
In primo luogo ci viene ricordato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione “ha affermato che in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l'art. 2103 c.c. non prescrive che - perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori - il datore di lavoro debba comunicare a quest'ultimo, in occasione dell'assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione”.
Ed ancora, ha stabilito “che grava sul lavoratore l'onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza...






