LE NORME SU ASSUNZIONI E SALARIO ACCESSORIO NEL DL 34
convertito definitivamente in legge il decreto n. 34/2019, cd crescita, che all’articolo 33...
LE NORME SU ASSUNZIONI E SALARIO ACCESSORIO NEL DL 34
Radicale modifica delle regole sulle assunzioni di personale,con il superamento del turnover,ed introduzione del collegamento tra personale in servizio e tetto del fondo per la contrattazione decentrata sono le principali novità del DL 34, cd crescita, per la gestione del personale dei comuni e delle regioni.
05 Luglio 2019
Radicale modifica delle regole sulle assunzioni di personale,con il superamento del turnover,ed introduzione del collegamento tra personale in servizio e tetto del fondo per la contrattazione decentrata sono le principali novità del DL 34, cd crescita, per la gestione del personale dei comuni e delle regioni.
E’ stato nei giorni scorsi convertito definitivamente in legge il decreto n. 34/2019, cd crescita, che all’articolo 33 contiene importanti disposizioni per i comuni e le regioni a statuto ordinario sulle capacità assunzionali e sui tetti ai fondi per il salario accessorio. Le nuove regole produrranno l’effetto di differenziare in misura assai marcata la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato tra le varie amministrazioni. Le nuove disposizioni sulle assunzioni e sulla spesa del personale non sono immediatamente operative, essendo rinviate alla data che sarà fissata da uno specifico Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, mentre sono operative quelle sul salario accessorio. Queste disposizioni sollevano, in particolare per la parte sui nuovi tetti ai fondi per il trattamento economico accessorio e sul rapporto con il tetto alla spesa del personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e smi, numerosi dubbi interpretativi ed applicativi.
LE ASSUNZIONI
Le regioni ed i comuni potranno, a partire dalla data fissata in uno specifico decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto che sarà individuato dal citato decreto come rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati. Nel calcolo di questo rapporto la spesa del personale dovrà essere conteggiata senza nessuna deroga e dovrà comprendere gli oneri riflessimentre le entrate correnti dovranno essere calcolate senza considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità.
Questo valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, anche differenziato per fasce demografiche, sarà fissato con un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanato di concerto con quello della economia e delle finanze, nonché per i comuni di quello dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o Stato, città ed autonomie locali. Tale decreto deve contenere anche le “percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio” per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia. Nelle regioni e nei comuni in cui il valore sarà superiore a quello soglia dovrà essere adottato “un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”. Le amministrazioni che in tale anno registreranno un valore soglia più elevato dovranno applicare “un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore...