LE NOVITA’ LEGISLATIVE PER I VICESEGRETARI REGGENTI NEI PICCOLI COMUNI
impossibilità di assunzione di questa figura, fermo restando che nel caso in cui assumono un...
LE NOVITA’ LEGISLATIVE PER I VICESEGRETARI REGGENTI NEI PICCOLI COMUNI
a cura di Arturo Bianco
30 Marzo 2026
I comuni fino a 3.000 abitanti possono conferire per l’anno 2026 e comunque al massimo per 12 mesi, l’incarico di segretario ad un vicesegretario, a condizione che dimostrino la impossibilità di assunzione di questa figura, fermo restando che nel caso in cui assumono un segretario questi oneri vanno al di fuori della spesa del personale.
Viene riproposta, ma con molte modifiche, dalla legge di conversione del decreto cd milleproroghe, la possibilità per i piccoli comuni, intendendo come tali quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, soglia che si applica anche nel caso di gestione associata, di nominare un vicesegretario reggente nel caso in cui non riescano ad avere un segretario, anche utilizzando gli istituti dello scavalco e/o della reggenza dei segretari collocati in disponibilità. Si deve inoltre ricordare che, con il decreto cd PNRR in fase di conversione da parte del Parlamento, si consente ai comuni fino a 3.000 abitanti di mandare in deroga dal tetto di spesa del personale del triennio 2011/2013 o, per gli enti più piccoli, del 2008, la spesa per il segretario. E che la legge di bilancio 2026 consente la proroga per 1 anno della possibilità per i segretari neo assunti di svolgere tale incarico nei comuni fino a 5.000 abitanti e che ha immesso nell’albo di questa categoria un centinaio di idonei dell’ultimo concorso.
LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CD MILLEPROROGHE
L’articolo 2, comma 6 bis, del d.l. n. 200/2025 (cd milleproroghe 2026), per come convertito dalla legge di conversione n. 26/2026 consente ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti di nominare un dipendente, anche di altro comune, come vicesegretario per tutto l’anno 2026. La disposizione non riprende le, per molti versi analoghe, disposizioni dettate dall’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Vediamo il quadro sinottico:
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Articolo 2 commi 6 bis e 6 ter dl 2025 |
Articolo 16 ter commi 9 e 10 dl 162/2019 |
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6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR n. 465/1997, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili... |








