LE PIU’ RECENTI INDICAZIONI DELL’ARAN SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
le regole dei differenziali stipendiali o progressioni economiche non possono essere modificate...
LE PIU’ RECENTI INDICAZIONI DELL’ARAN SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
a cura di Arturo Bianco
12 Maggio 2025
Le progressioni verticali bandite dopo la data di decorrenza delle progressioni economiche non inibiscono la partecipazione del dipendente; le regole dei differenziali stipendiali o progressioni economiche non possono essere modificate retroattivamente; i contratti decentrati devono, preferibilmente in modo positivo, decidere il taglio della indennità di specifiche responsabilità nel caso di assenza; non spetta il cd assegno alimentare ai dipendenti sospesi; i docenti dei corsi di formazione che sono elevate qualificazioni possono essere remunerati con una maggiorazione della retribuzione di risultato.
L’essere stati destinatari di progressioni verticali dopo la data di decorrenza di una progressione economica bandita successivamente non può essere considerata come una ragione ostativa alla partecipazione a tale selezione. Le regole per la disciplina delle progressioni economiche non possono essere modificate successivamente dalla contrattazione decentrata con decorrenza retroattiva. Spetta alla contrattazione decentrata integrativa decidere sul taglio della indennità per le specifiche responsabilità in caso di assenza dal servizio, ma il suggerimento dell’Aran è di effettuare di norma una decurtazione. Ai dipendenti che sono stati sospesi dal servizio da 11 giorni fino a sei mesi non spetta, sulla base delle disposizioni dettate dai più recenti contratti nazionali, la cd indennità alimentare. Ai titolari di incarichi di elevate qualificazioni che svolgono attività di formazione per il proprio ente può essere riconosciuta una maggiorazione della indennità di risultato. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti dalle amministrazioni del comparto delle funzioni locali e regionali sull’applicazione dei CCNL per gli aspetti economici.
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E QUELLE VERTICALI
I dipendenti hanno diritto a partecipare alle progressioni economiche se alla data di loro decorrenza erano in possesso dei requisiti ed anche se successivamente, ancorchè prima della indizione delle procedure, sono stati interessati da progressioni verticali. Lo chiarisce il parere Aran 34203/2025.
Leggiamo che “i requisiti di ammissione alla procedura di progressione economica, relativi al possesso del triennio, di cui all’art. 14, comma 2 lett. a) del CCNL16.11.2022 devono sussistere al momento della decorrenza del beneficio”. Ed ancora, nel caso di progressione verticale, si devono applicare le previsioni dettate dall’articolo 15, comma 3, del CCNL 16.11.2022, cioè il diritto alla erogazione di un assegno personale nel caso in cui il trattamento economico in godimento prima della progressione verticale sia più elevato.
LA RETROATTIVITA’ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE
Non si possono modificare nell’anno successivo le regole dettate dal contratto decentrato per l’anno precedente. Il parere 23 aprile dell’Aran è stato reso per il comparto istruzione e ricerca, ma è pienamente applicabile anche a quello delle funzioni locali.
Leggiamo testualmente che: “non è possibile intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza che questa modifica, che avviene mediante un nuovo contratto collettivo integrativo, comporti la modifica della decorrenza delle progressioni economiche”.
Di conseguenza, la modifica del contratto decentrato integrativo dell’anno precedente che ha...