LE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE
Le assunzioni del personale per le quote protette possono essere effettuate con “la chiamata...
LE PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI DELLE CATEGORIE PROTETTE
di Arturo Bianco
05 Ottobre 2020
Le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette possono essere effettuate in tre modi: chiamata numerica, concorso con riserva e, in via residua, convenzione.
Le assunzioni del personale per le quote protette possono essere effettuate con “la chiamata numerica (mediate avviamento) per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo”; “il concorso con riserva di posti per le altre qualifiche”; “le convenzioni”, istituto che ha un carattere residuale. Si può ricorrere in via residuale a questo istituto, oltre che per le categorie più basse, anche per coprire posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo “e la convezione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto”. Si ricorda inoltre che “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche oltre il limite dei posti ad essi riservato nel concorso”. Il soggetto disabile da assumere “qualunque sia il tipo ed il grado di invalidità” deve essere sottoposto “alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente alla assunzione”.
L’AVVIAMENTO
L’assunzione mediante avviamento “avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”, applicando la legge n. 56/1987. Tali richieste devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da aggiungere che “la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori .. i centri per l’impego avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire”. Le prove selettive vanno effettuate entro 45 giorni e l’esito deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi: esse “non comportano valutazione comparative e sono preordinate ad accertare solamente l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione”. La chiamata nominativa è consentita “per l’assunzione dei disabili psichici”.
IL CONCORSO CON RISERVA
Per le assunzioni per le categorie per le quali è previsto “un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso”. DI conseguenza “nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle PA che non hanno coperto la quota d’obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al 50% dei posti messi a concorso”. Occorre aggiungere che “la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999. Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota”. Ed inoltre “i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, con la sola eccezione di quei profili professionali che non ne permettano l’utilizzazione e dei servizi di polizia e della protezione civile, nell’ambito dei quali il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi...