LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
Conferma dei differenziali stipendiali introdotti dal CCNL del 16 novembre 2022
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
a cura di Arturo Bianco
01 Dicembre 2025
Conferma dei differenziali stipendiali introdotti dal CCNL del 16 novembre 2022, possibilità di loro decorrenza nel corso dell’anno e, in caso di riduzione del numero di anni che devono decorrere dalla ultima progressione economica, di ridurre anche il numero delle valutazioni da utilizzare per la definizione della specifica graduatoria.
Sono assai importanti le modifiche apportate alla disciplina delle progressioni economiche dalla ipotesi di CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2022/2024. In primo luogo, viene prevista la possibilità di fissare la decorrenza per l’applicazione entro l’anno di sottoscrizione del contratto decentrato; ed ancora, sono apportate modifiche al numero di anni di valutazioni da prendere in considerazione in caso di riduzione a 2 della assenza della concessione di altre progressioni. Inoltre, è previsto l’aumento del punteggio assegnabile ai dipendenti che non hanno progressioni economiche da numerosi anni; viene introdotta la possibilità per la contrattazione decentrata di prevedere negli enti senza dirigenti la formazione di una sola graduatoria per tutto il personale; infine, in tali enti viene prevista la possibilità di introdurre una distinzione nell’area dei funzionari la distinzione tra coloro che sono destinatari o meno di incarichi di elevata qualificazione, così da evitare ogni forma di possibile conflitto di interesse. Si deve ritenere che siamo in presenza di importanti modifiche che non stravolgono le scelte compiute dal CCNL del 16.11.2022, con particolare riferimento alla introduzione di un importo fisso per ogni progressione economiche o differenziale stipendiale all’interno della stessa area, fatte salve le deroghe per i vigili inquadrati nell’area degli istruttori destinatari di incarichi di coordinamento, per il personale educativo e docente inquadrato nell’area degli istruttori e per i dipendenti che devono essere necessariamente iscritti ad albi professionali.
LA DECORRENZA INFRANNUALE
La decorrenza delle progressioni economiche non è più fissata necessariamente alla data dello 1 gennaio dell’anno in cui è stato stipulato in via definitiva il contratto che le disciplina, ma è decisa nell’arco dell’intero anno. Rimane ferma la previsione per cui la decorrenza delle progressioni economiche non deve essere calcolata a partire dalla data di approvazione delle graduatorie, ma occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto collettivo decentrato integrativo che le ha previste e finanziate.
Con il che si rende possibile in via di fatto un ampliamento del numero massimo di progressioni economiche che possono essere effettuate nell’anno, in particolare nella ipotesi in cui cessino dei dipendenti che ne godevano, e si consente di ritornare ad una decorrenza infrannuale.
IL NUMERO DELLE VALUTAZIONI
Si dispone la riduzione a 2 delle valutazioni degli ultimi anni nel caso in cui il contratto decentrato abbia abbassato a questa soglia il numero minimo di anni in cui il dipendente non deve avere ricevuto altre progressioni. Si evita così di considerare le valutazioni per più di una selezione per le progressioni economiche.
Si deve aggiungere che, nel caso in cui il contratto decentrato aumenti questa soglia a 4 anni, rimane confermato che si...








