LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
progressioni economiche o differenziali stipendiali
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
a cura di Arturo Bianco
13 Luglio 2026
Uno dei punti centrali della contrattazione decentrata è costituito dalla disciplina delle progressioni economiche o differenziali stipendiali, disciplina che deve rispettare i principi dettati dal CCNL. L’Aran ha di recente chiarito che occorre finanziare il fondo per la contrattazione decentrata per le risorse aggiuntive da riconoscere ai dipendenti a seguito degli effetti determinati dagli aumenti di trattamento economico disposti dal CCNL.
La contrattazione decentrata è chiamata, nel rispetto dei principi dettati dal CCNL, a finanziare ed a disciplinare le progressioni economiche o differenziali stipendiali. In tale ambito è stato di recente chiarito dall’Aran che occorre incrementare il fondo per finanziare gli aumenti del trattamento economico, anche delle progressioni economiche in godimento, disposti dal CCNL.
I PRINCIPI CONTRATTUALI
Il contratto 2022/2024 ha operato una revisione delle disposizioni dettate dall’articolo 14 del CCNL 16 novembre 2022. Le modifiche introducono significative novità, tra esse: l’ammissione con riserva di coloro che hanno in corso procedimenti disciplinari, offrendo la possibilità di ridurre a 2 le valutazioni di cui tenere conto nella formazione delle graduatorie negli enti in cui viene ridotto a 2 anni il requisito di partecipazione di non essere stati beneficiari di progressioni economiche, stabilendo una decorrenza che non può essere retroattiva rispetto allo 1 gennaio dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto decentrato che le dispone e non più necessariamente in tale data, quindi con una possibile decorrenza infrannuale, ed aumentando il punteggio aggiuntivo che è possibile assegnare a coloro che da “almeno 6 anni” non ne hanno avute e non più, come in precedenza, ai dipendenti che “da più di 6 anni” non ne hanno avute. Si deve nel contempo subito evidenziare che l’impianto viene confermato, a partire dalla scelta di prevedere -salve le deroghe espressamente previste dallo stesso contratto- un importo eguale per ogni area a tale beneficio. Si deve subito ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dallo stesso articolo negli enti senza la dirigenza si può dare corso alla effettuazione di queste procedure prevedendo in contrattazione decentrata integrativa due distinte graduatorie nell’area dei funzionari tra chi ha un incarico di elevata qualificazione e chi non lo ha ovvero dando corso ad una unica graduatoria per tutte le aree.
Accanto al termine progressioni economiche continua ad essere utilizzato quello di “differenziali stipendiali”; tale espressione viene messa in diretta correlazione con la finalità dell’istituto, che si conferma essere la volontà di “remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. Quindi, viene comunque ribadito il carattere selettivo e, per alcuni aspetti, meritocratico dell’istituto. Esso è un premio alla “competenza professionale” acquisita ; non determina alcuna conseguenza sulle attività che devono essere svolte dai beneficiari e da esso non scaturiscono gerarchie: siamo in presenza esclusivamente di un premio economico.
Si continua a prevedere che questi oneri devono essere finanziati permanentemente dalla parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, anche se l’istituto determina un miglioramento del trattamento economico fondamentale, con tutte le positive conseguenze che ne derivano per il personale dipendente, a partire dalla pensionabilità e dalla durata permanente. L’importo dei differenziali stipendiali, unitamente al loro numero massimo, è fissato dalla tabella A allegata al CCNL del 16 novembre 2022, quindi senza alcun aggiornamento del loro importo, che è calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e deve essere erogato per 13...






