LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA CONTRATTAZIONE ILLEGITTIMA
contrattazione decentrata illegittima ricade per il 30% in capo ai componenti della delegazione...
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA CONTRATTAZIONE ILLEGITTIMA
23 Novembre 2020
Sono da sempre illegittime le progressioni economiche effettuate per tutti, anche se non possono essere successivamente revocate e la responsabilità per la contrattazione decentrata illegittima ricade per il 30% in capo ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica.
Il 30% dei danni provocati dalla contrattazione decentrata illegittima può essere addebitato ai componenti la delegazione trattante di parte pubblica; le progressioni economiche disposte illegittimamente, in particolare perché erogate a tutti i dipendenti, non possono essere successivamente revocate ed il relativo danno deve essere quantificato nella somma erogata nel primo anno. Inoltre, la sanatoria della contrattazione decentrata illegittima disposta dall’articolo 4 del d.l. n. 16/2014 e poi dal d.lgs. n. 75/2017 non fa venire meno la maturazione di responsabilità amministrativa e contabile. Sono queste alcune delle indicazioni più importanti contenute nella sentenza della Corte dei Conti della Toscana n. 288/2020. Essa distingue in modo molto netto le responsabilità dei dirigenti del comune di Firenze: condanna quelli che hanno partecipato alla contrattazione decentrata illegittima e proscioglie quelli che erano in servizio al momento della ricezione delle risultanze della relazione ispettiva e che non hanno dato corso alla revoca delle progressioni orizzontali. Tiene infine conto del fatto che l’ente ha provveduto al recupero delle somme illegittimamente inserite nel fondo.
LE PROGRESSIONI
Le progressioni economiche concesse a tutti o quasi i dipendenti sono illegittime da sempre, anche prima della limitazione ad una quota di dipendenti introdotta dal d.lgs. n. 150/2009: “Il legislatore del 2009, attraverso l’introduzione di criteri utili a quantificare il numero massimo di progressioni concedibili ha, a parere del Collegio, offerto unicamente dei parametri esplicativi di una disciplina già chiara nei suoi tratti essenziali”. Inoltre, va nella stessa direzione la seguente considerazione: “la necessità di limitare quantitativamente il numero delle progressioni economiche concedibili, la si può ricavare mutuando i principi generali contenuti nella previsione normativa di cui all’art. 35 del D.P.R. 333/1990 (nda LED), sostanzialmente sovrapponibile con quella delle più nuove progressioni economiche orizzontali”.
Nella quantificazione del danno da progressioni economiche illegittime la prima indicazione è la seguente: “condivisibile appare la decurtazione di una quota di danno, sulla base della verosimile sussistenza di una quota di progressioni economiche orizzontali che devono ritenersi, comunque, legittime, quantificate dalla Procura medesima, in una quota pari al 35% del totale”, in linea con le indicazioni contenute nel DPR n. 333/1990 per il tetto al LED, istituto che è per molti aspetti l’antesignano delle progressioni economiche. Occorre sottolineare che tale danno non viene giudicato come permanente, ma esso viene limitato al primo...