LE PROGRESSIONI ECONOMICHE O DIFFERENZIALI STIPENDIALI
legittimità della scelta della contrattazione decentrata di limitare la valutazione...
LE PROGRESSIONI ECONOMICHE O DIFFERENZIALI STIPENDIALI
a cura di Arturo Bianco
04 Maggio 2026
Con il CCNL 23 febbraio 2026 sono state apportate alcune significative modifiche alle procedure per le progressioni economiche o differenziali stipendiali. La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità della scelta della contrattazione decentrata di limitare la valutazione dell’esperienza a quella maturata nell’ente
Le regole per la effettuazione delle progressioni economiche o differenziali stipendiali sono state dal CCNL 23 febbraio 2026 confermate nella loro impostazione di fondo, ma le procedure sono state significativamente modificate in molti punti rilevanti. Dal canto suo la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della scelta dei contratti decentrati di limitare la valutazione dell’esperienza a quella maturata nello stesso ente.
LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
In primo luogo, si conferma che esse possono essere effettuate sulla base di una procedura selettiva per ogni singola area (fatte salve le deroghe introducibili da parte del contratto decentrato) e che sono indette, finanziate e disciplinate da parte del CCDI nel rispetto della quota limitata stabilita dal d.lgs. n. 150/2009.
Si continua a stabilire che la partecipazione deve essere riservata a coloro che negli ultimi 3 anni non hanno avuto questo beneficio e che non hanno avuta irrogata negli ultimi 2 avuto una sanzione superiore alla multa. Si conferma che la contrattazione decentrata integrativa può portare questa soglia a 2 o 4 anni. Se opera la riduzione a 2 anni, può anche limitare a tale arco temporale il fattore relativo agli esiti delle valutazioni, fattore che di norma è invece fissato nelle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico.
Al fattore esperienza professionale («quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione») deve essere destinato non oltre il 40% del punteggio totale.
Ulteriori criteri «correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente» possono essere previsti in contrattazione decentrata, che può anche stabilire che al “personale che non abbia conseguito progressioni economiche almeno da 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5%», anche graduato.
E’ superata la clausola della ammissione con riserva per il personale che abbia in pendenza alla scadenza del termine di presentazione della domanda un procedimento disciplinare.
E’ possibile in contrattazione decentrata dividere le graduatorie nell’area dei funzionari «qualora si possano creare situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore» e, negli enti senza la dirigenza, prevedere una unica graduatoria per tutto il personale dipendente, quindi a prescindere dall’area di inquadramento.
La decorrenza può essere infrannuale e comunque non andare oltre lo 1 gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto decentrato.
Viene disposta la cessazione del beneficio (salvo l’eventuale assegno ad personam) in caso di progressione verticale.
Si continua a prevedere che “l’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista» la sua attribuzione.
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