LE PROGRESSIONI VERTICALI SPECIALI: LE INDICAZIONI ARAN
articolo 13 del CCNL 16.11.2022
LE PROGRESSIONI VERTICALI SPECIALI: LE INDICAZIONI ARAN
a cura di Arturo Bianco
27 Marzo 2023
Le progressioni verticali disciplinate dall’articolo 13 del CCNL 16.11.2022 finanziate con lo 0,55% del monte salari 2018 non richiedono il bilanciamento con un numero almeno eguale di assunzioni dall’esterno ed il loro costo è dato dalla differenza del trattamento economico tabellare e della indennità di comparto.
Nelle differenze tra le regole dettate dal CCNL 16.11.2022 tra le progressioni verticali speciali e quelle ordinarie si deve sottolineare che le prime non richiedono, a differenza di quelle ordinarie, il bilanciamento con un numero almeno eguale di assunzioni dall’esterno. Queste progressioni hanno inoltre un costo che è pari alla differenza di trattamento tabellare e di indennità di comparto. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall’Aran sulla disciplina contrattuale delle progressioni verticali. Ambedue queste indicazioni sono state, per come espressamente ricordato dai pareri, “condivise” con la Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione Pubblica
LE VARIE TIPOLOGIE DI PROGRESSIONI VERTICALI
Vi sono 3 analogie e 4 differenze tra le progressioni verticali speciali e quelle ordinarie. E’ quanto chiarisce il parere Aran CFL 208, mettendo in particolare evidenza -anche se in modo un poco ambiguo per la verità- la differenza sul vincolo alla effettuazione di assunzioni dall’esterno
Le quattro differenze tra i due istituti di cui agli articoli 13, commi da 6 ad 8, e 15 del. CCNL 16.11.2022 sono le seguenti:
a) Requisiti: occorre per le progressioni previste nella fase transitoria fare riferimento alla tabella C allegata al CCNL e, di conseguenza, possono “candidarsi anche coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza”;
b) Criteri selettivi: nelle progressioni previste per la fase transitoria si deve fare riferimento da “esperienza, titolo di studio e competenze professionali e ciascuno di tali criteri deve avere un peso non inferiore al 20%”;
c) Relazioni sindacali: nelle progressioni previste per la fase transitoria occorre dare corso alla informazione preventiva e, a richiesta o su iniziativa dell’ente, al confronto per la definizione delle regole procedurali;
d) Finanziamento: quelle transitorie “sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30...