LE PROVE SELETTIVE NELLE PROGRESSIONI VERTICALI
svolgimento di prove selettive nelle progressioni verticali
LE PROVE SELETTIVE NELLE PROGRESSIONI VERTICALI
a cura di Arturo Bianco
03 Giugno 2026
Le amministrazioni possono legittimamente prevedere lo svolgimento di prove selettive nelle progressioni verticali poiché siamo in presenza di una procedura che consente di perseguire le finalità che sono sottese a questo istituto.
Gli enti locali possono prevedere lo svolgimento di procedure comparative, ivi compreso lo svolgimento di prove selettive, nella disciplina delle progressioni verticali. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia n. 267/2026, che ha anche stabilito che i soggetti sindacali possono essere proponenti il ricorso a condizione gli stessi sono finalizzati alla tutela di interessi generali del personale dipendente.
LE ARGOMENTAZIONI
La prima considerazione è la seguente: l’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede per le progressioni verticali, ossia il passaggio da un’area a un’altra superiore, lo svolgimento di una “procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”. Il Collegio ritiene che la procedura comparativa non sia affatto incompatibile con l’espletamento di prove d’esame propedeutiche a valutare il possesso dei requisiti di professionalità occorrenti per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore ambita dal candidato. La comparazione, infatti, postula un giudizio valutativo basato sul confronto dei candidati partecipanti alla procedura che, in assenza di espresse indicazioni di segno contrario del legislatore, ben può essere contraddistinto dalla predisposizione di apposite prove d’esame idonee a valutare la professionalità effettiva (anziché soltanto presunta dall’attività svolta) degli aspiranti all’incarico. Non cogliendosi, dunque, nel tenore della richiamata disposizione normativa un espresso divieto alle prove d’esame, la loro inclusione tra i parametri valutativi del giudizio comparativo caratterizzante le procedure in questione deve ritenersi non solo compatibile con la ratio della disciplina introdotta dal legislatore – come, peraltro, affermato anche in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, nella parte in cui si chiarisce che è difficile negare la rilevanza del colloquio (prova orale) come strumento di valutazione delle competenze professionali, come pure di idoneità attitudinale, sì che non sembra corretto postulare che la sua mancata espressa previsione da parte della legge ne precluda l’inserimento nelle progressioni verticali, come ragionevole scelta discrezionale da parte dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dagli atti indittivi della procedura selettiva (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 giugno 2025 n. 4790) – ma altresì precipuamente coerente con i principi efficientistici e concorsualistici espressi dai commi 2 e 4 dell’art. 97 della Costituzione”.
IL RAPPORTO CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Leggiamo inoltre che “il rapporto tra il pubblico concorso e la procedura comparativa è contraddistinto dal comune denominatore della selezione, ossia la preordinazione a scegliere tra i partecipanti alla procedura i migliori candidati possibili mediante la tecnica valutativa del confronto, con la precisazione che mentre nel pubblico concorso il giudizio comparativo si basa sui titoli dei candidati o sull’esito delle prove d’esame ovvero su entrambi, nella procedura comparativa possono essere considerati ulteriori parametri valutativi come appunto quelli previsti dall’attuale formulazione dell’art. 52, co...








