L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE
Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 14/2026
L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE
a cura di Arturo Bianco
15 Giugno 2026
La erogazione per le forniture ed i servizi è subordinata alla individuazione del direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP; i criteri di erogazione possono operare in modo retroattivo; questa incentivazione non può essere erogata nel caso di aggiudicazione ad una società in house.
La disciplina adottata dagli enti in attuazione dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 per la erogazione degli incentivi delle funzioni tecniche, può operare retroattivamente rispetto alla sua adozione, purchè per attività avviate dopo l’entrata in vigore della disposizione. Ed ancora, vengono dettati i criteri per la corresponsione di questi incentivi in caso di proroga e/o di rinnovo. Ed infine, questi compensi non sono erogabili nel caso di affidamento a società in house. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 14/2026.
LE FORNITURE ED I SERVIZI
In primo luogo, ci viene ricordato che “il requisito della particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP, rappresentando il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, deve essere verificato con rigore e oggettività .. pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente la preventiva definizione, mediante atto di carattere generale, dei criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi tecnici e delle disposizioni applicative dell’art. 45, la concreta qualificazione, mediante atto amministrativo, di un servizio o fornitura di particolare importanza, trattandosi di valutazione complessa, dovrà essere assistita da un adeguato corredo motivazionale, anche sotto il profilo del contributo tecnico soggettivo alla valutazione, che dia dimostrazione della ricorrenza effettiva dei presupposti indicati dall’art. 32, dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, nel rispetto, altresì, del principio di trasparenza ed imparzialità, onde scongiurare il rischio di elusione del principio di onnicomprensività della retribuzione (con conseguente aggravio della spesa pubblica) e di conflitto d’interessi”.
LA RETROATTIVITA’
Ci viene detto che l’orientamento maturato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, per il quale “il regolamento può essere applicato agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono state avviate prima dell’entrata in vigore dello stesso regolamento, ma successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 .. si concilia perfettamente con la natura retributiva assegnata anche dal Giudice giuslavoristico all’incentivo per le funzioni tecniche, trattandosi di un diritto patrimoniale di natura soggettiva, la cui entità è determinata dalla legge, mentre le modalità di distribuzione discendono da un atto attuativo adottato dall’Amministrazione”.








