L’EROGAZIONE ILLEGITTIMA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE a cura di Arturo Bianco
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
L’EROGAZIONE ILLEGITTIMA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE a cura di Arturo Bianco
gli incentivi per la progettazione di strumenti urbanistici erano erogabili solamente se collegati alla realizzazione di un’opera pubblica e i compensi erogati illegittimamente vanno recuperati
08 Ottobre 2019
Per la Corte di Cassazione gli incentivi per la progettazione di strumenti urbanistici erano erogabili solamente se collegati alla realizzazione di un’opera pubblica e i compensi erogati illegittimamente vanno recuperati senza la necessità di dovere operare una contemperazione degli interessi in campo.
Le amministrazioni pubbliche che erogano un compenso illegittimo sono tenute a recuperare queste somme e non può essere loro opposto il divieto dell’utilizzo dello strumento dell’autotutela. Inoltre i compensi che fino al 2014 potevano essere erogati per la incentivazione del personale in caso di redazione di piani di pianificazione erano subordinati alla successiva realizzazione di un’opera pubblica. In questa direzione vanno le previsioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 21424/2019.
Viene ricordato in premessa che le amministrazioni non “possono erogare ai propri dipendenti trattamenti economici non dovuti” e sono tenute “a ripristinare la legalità violata anche mediante il recupero di quanto corrisposto e ciò si può fare senza necessità di valutazione comparativa degli interessi che vengono in rilievo, perché in dette ipotesi l’interesse pubblico, che legittima il potere di autotutela, è da ritenere sussistente in re ipsa”.
LA INCENTIVAZIONE PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA
La sezione autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 7/2014 ha ritenuto che la incentivazione della progettazione urbanistica fosse incentivabile ai sensi delle previsioni del d.lgs. n. 163/2006 solamente se tale strumento è connesso alla realizzazione di un’opera pubblica. Questa lettura è fatta propria dalla sentenza della Cassazione, in quanto la logica complessiva della norma và in questa direzione e, quindi, “l’atto di programmazione deve porsi in stretta correlazione con il successivo intervento”.
Di queste disposizioni, che costituivano (nda ricordiamo che per i dirigenti e per la incentivazione della pianificazione urbanistica sono state abrogate dal d.l. n. 90/2014) una deroga rispetto al principio di carattere generale della onnicomprensività del salario accessorio “non sono suscettibili di una interpretazione analogica e delle stesse non può essere fornita una esegesi che, modificando la ratio legis, finisca per estendere il beneficio anche ad attività che il legislatore non ha inteso espressamente...