L’INCENTIVAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE GESTIONI ASSOCIATE: LA IPOTESI DI CCNL
scavalchi condivisi e limitata applicazione del vincolo del riproporzionamento
L’INCENTIVAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE GESTIONI ASSOCIATE: LA IPOTESI DI CCNL
a cura di Arturo Bianco
24 Novembre 2025
Incentivazione da parte degli enti da cui si dipende, da parte dell’ente utilizzatore e maggiorazione di tale compenso per i responsabili di gestioni associate nell’ambito dei cd scavalchi condivisi con una limitata applicazione del vincolo del riproporzionamento, mentre nel caso di utilizzazione extra orario di lavoro le incentivazioni devono essere riproporzionate.
I dipendenti utilizzati nelle gestioni associate possono essere oggetto di specifiche forme di incentivazione a carico dei fondi e possono essere destinatari di incarichi di elevata qualificazione. Viene prevista una disciplina di marcato favore per i responsabili di gestioni associate che si concretizzano nell’ambito del normale orario di lavoro, cd scavalco condiviso; tale vantaggio si manifesta con la mancata applicazione del vincolo del riproporzionamento in modo automatico della indennità di posizione. Nel caso in cui si faccia ricorso alla utilizzazione extra orario di lavoro di dipendenti a tempo pieno in altri enti, cd scavalco di eccedenza, possono essere riconosciute nel trattamento economico fondamentale i differenziali stipendiali e la eventuale indennità di posizione deve essere riproporzionata all’orario di lavoro prestato. Dal che si può trarre la conclusione di un favore della ipotesi di contratto nazionale per lo scavalco condiviso e, viceversa, di un disfavore per il cd scavalco d’eccendenza. Sono queste le principali novità dettate dall’articolo 18 della ipotesi di CCNL del triennio 2022/2024, articolo che disapplica le disposizioni contenute nell’articolo 23 del contratto del 16.11.2022.
LE PREVISIONI DI CARATTERE GENERALE
Vi sono delle indicazioni di carattere generale, che si applicano a tutto il personale impegnato nelle gestioni associate. Sia pure se non più previsto nel titolo dell’articolo, occorre subito che le regole per il trattamento economico del personale e delle elevate qualificazioni che sono dettate per le convenzioni si applicano ai dipendenti utilizzati parzialmente dalle unioni di comuni. Nel caso di convenzioni queste disposizioni si applicano se l’ente utilizzatore non è quello di provenienza.
Si conferma che la gestione di questo personale è effettuata dall’ente da cui gli stessi dipendono, previa assunzione delle necessarie informazioni da parte delle amministrazioni utilizzatrici. Non viene invece più riproposta la disposizione per la quale questa forma di utilizzazione non configura la instaurazione di un rapporto di lavoro in part time. Siamo in presenza di una disposizione che assume un marcato rilievo sul terreno delle previsioni di carattere generale.
Gli oneri per le forme di incentivazione del personale dipendente utilizzato in convenzione e/o in unioni di comuni sono a carico del fondo dell’ente che li utilizza e la disciplina deve essere dettata dai contratti decentrati di queste amministrazioni. Tali dipendenti hanno inoltre diritto al rimborso, sempre a carico dell’ente utilizzatore, delle spese di viaggio per gli spostamenti con mezzi pubblici. E’ questo un elemento che merita di essere sottolineato e che produce i suoi effetti in una realtà in cui normalmente questi rimborsi si fanno per l’utilizzo della propria autovettura.
LO SCAVALCO CONDIVISO DEI RESPONSABILI
Al personale utilizzato in convenzione e/o in una unione di comuni, a cui...







