L’INDENNITA’ DI VIGILANZA ED I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada
L’INDENNITA’ DI VIGILANZA ED I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
a cura di Arturo Bianco
28 Settembre 2026
Sia i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada che la indennità vigilanza in misura piena non spettano a tutto il personale della polizia locale, ma solamente a quelli che svolgono effettivamente attività di vigilanza, quindi non necessariamente a tutti gli appartenenti ai corpi di polizia locale.
Una parte dei proventi che derivano dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada possono dai singoli enti locali essere destinati alla previdenza integrativa del personale della polizia locale che svolga in concreto ed effettivamente attività di polizia municipale. L’indennità di vigilanza può essere attribuita in misura piena solamente al personale della polizia locale che svolge in concreto attività di vigilanza. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 7444/2026.
Sono stati dettati i seguenti due principi di diritto: “La quota di integrazione assistenziale e previdenziale prevista per i corpi e servizi di polizia municipale dall’art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992 spetta, nei termini stabiliti dalle delibere di giunta di cui al successivo comma 5, solo ai componenti di detti corpi e servizi che svolgano in concreto attività di polizia municipale”; “L’indennità riconosciuta, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL Enti pubblici del 6 luglio 1995, al personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65 del 1986 spetta solo ai componenti di tale personale che, inseriti nella detta area, esercitino in concreto attività di vigilanza”.
Siamo in presenza di indicazioni assai importanti, visto che stabiliscono una differenziazione nel trattamento economico che spetta al personale della polizia locale, differenziazione che i CCNL degli ultimi anni hanno ampliato prevedendo una indennità per il personale della polizia locale che svolge attività all’esterno.
LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Leggiamo in primo luogo che, sulla base del dettato legislativo una quota dei proventi per le violazioni del codice della strada può essere destinata al personale dei “corpi e servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”.
La pronuncia ci dice che “è opportuno tenere conto della decisione della Corte costituzionale n. 426 del 2000 .. per la quale il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha, invece, costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale”. Ed ancora, si deve “escludere che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività è sempre, infatti, nell’interesse obbiettivo dell’ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge”.
“Dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 426 del 2000 si evincono due dati essenziali ai fini della decisione: a- le somme in esame non sono destinate obbligatoriamente...







