LO SCAVALCO D’ECCEDENZA
deve essere considerato come una nuova assunzione
LO SCAVALCO D’ECCEDENZA
a cura di Arturo Bianco
21 Settembre 2026
Lo scavalco d’eccedenza deve essere considerato come una nuova assunzione ed è quindi assoggettato ai vincoli dettati dal legislatore, ivi compresa la inclusione dei relativi oneri nella spesa del personale ed in quella per le assunzioni flessibili e questi dipendenti possono essere incaricati di elevata qualificazione.
Lo scavalco cd d’eccedenza di cui al comma 557 della legge n. 311/2004 dà corso alla formazione di un nuovo rapporto di lavoro e concretizza una forma di assunzione di personale. Questi dipendenti possono, per i CCNL, essere destinatari di incarichi di elevata qualificazione anche se il loro rapporto di lavoro con l’ente che li utilizza è inferiore al 50%.
L’ASSUNZIONE
Lo scavalco d’eccedenza costituisce una nuova assunzione ed è assoggettato ai relativi vincoli dettati dal legislatore, sia come capacità che come spesa che come condizioni. E’ questa la chiara indicazione contenuta nella la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 140/2026.
Ci viene detto che “si ritiene necessario chiarire e distinguere l’istituto dello scavalco d’eccedenza da quello dello scavalco condiviso.. Dalla lettura della norma emerge che: gli incarichi conferibili a dipendenti di terze amministrazioni sono circoscritti all’ambito degli enti locali; essi dovranno essere svolti fuori orario; occorre la previa autorizzazione dell’ente di appartenenza del dipendente. Ente che, ovviamente, non sarebbe obbligato a concederla se individuasse ragioni organizzative ostative; non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell’ipotesi dello scavalco condiviso. Dal punto di vista interpretativo l’inquadramento degli incarichi è formalizzato attraverso la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, regolato dal CCNL del Comparto delle Funzioni locali e contenuto entro le 12 ore settimanali medie, in modo da garantire il rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. 66/2003, richiamato dall’art. 29, comma 2, del CCNL medesimo. Si tratterà di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l’ente di appartenenza, che comporterà l’applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale. Gli incarichi in esame devono essere previsti e motivati nel piano triennale dei fabbisogni di personale, nell’ambito del PIAO. Essi, inoltre, formano spesa di personale a tutti gli effetti; sono soggetti al comma 557 o 562 della legge 296/2006 (spesa media 2011/2013 o spesa dell’anno 2008) (nda abrogati dal d.l. n. 144/2026); sono soggetti al limite di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 (tetto 2009)”.
Leggiamo inoltre che “ontologicamente distinto dall’istituto dello scavalco di eccedenza è quello dello scavalco condiviso .. L’istituto dello scavalco condiviso è espressamente disciplinato dall’ordinamento generale del pubblico impiego che –nell’ottica dell’attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione- riconosce ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 1, D.lgs. n.165/2001). Per gli enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 124 della L. 145/2018, è consentito utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali - che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo - mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso o co-utilizzo). La ratio dell’istituto è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse .. il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo...







