LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI E DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI E DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
04 Luglio 2025
Non possono essere esclusi da un concorso i candidati che non hanno risposto correttamente a quiz su materie diverse rispetto a quanto previsto nel bando. Nelle progressioni verticali in deroga si può prevedere che una parte, anche rilevante, del punteggio sia assegnata sulla base di un colloquio.
La giurisprudenza amministrativa ha di recente fornito alcune utili indicazioni sullo svolgimento delle procedure concorsuali e di quelle di progressione verticale. Per il primo punto, ci è stato detto che anche nei quiz preselettivi occorre rispettare il vincolo di restare all’interno delle materie indicate dal bando. Per il secondo aspetto, viene consentito che nelle progressioni verticali in deroga una parte del punteggio sia assegnata in relazione agli esiti di un colloquio. Occorre al riguardo ricordare che la competenza al contenzioso sulle progressioni verticali, sia ordinarie che in deroga, spetta al giudice amministrativo in quanto tali procedure hanno comunque una natura concorsuale e/o selettiva. Siamo in presenza di pronunce che di riferiscono alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, ambito nel quale vanno inserite anche le progressioni verticali in deroga, e che fissano gli ambiti entro cui le scelte regolamentari e la loro concreta applicazione da parte delle commissioni di esame possono dispiegarsi.
I QUIZ SU MATERIE DIVERSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE NEL BANDO
Le esclusioni dovute alla mancata risposta a quiz su materie non comprese nel bando sono da ritenere illegittime. Lo ha affermato la sentenza della seconda sezione del Tar della Calabria (sede di Catanzaro) n. 162/2025.
In premessa, viene chiarito che “in sede di impugnativa di gara, non sussiste l’onere di fornire la prova di resistenza allorquando le censure proposte siano dirette a colpire in radice la legittimità della procedura competitiva e ad ottenerne la riedizione, anziché a conseguire una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata”.
E’ “principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello per cui: “Il bando, costituendo la lexspecialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione Pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lexspecialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’Amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate...