PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
parere Anac 2764/2025
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
a cura di Arturo Bianco
13 Ottobre 2025
Sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito internet degli incarichi conferiti ai dipendenti e remunerati come incentivazione delle funzioni tecniche; la durata dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione deve avere una durata minima non troppo breve; il dirigente del personale può liquidare anche a se stesso la indennità di risultato.
Sussiste nel nostro ordinamento l’obbligo di pubblicazione sul sito internet degli incentivi delle funzioni tecniche, cui non osta il vincolo della tutela della privacy. La durata dell’incarico di responsabile anticorruzione non deve avere una durata minima eccessivamente breve. Non matura un obbligo di astensione in capo al dirigente (di norma quello del personale) che liquida la indennità di risultato a tutti coloro che hanno titolo a ricevere questo compenso, anche a se stesso. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall’Anac sulla gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche
LA PUBBLICAZIONE DEGLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE
Il parere Anac 2764/2025 chiarisce che tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi quindi anche i comuni, hanno l’obbligo di pubblicare sul sito internet i compensi erogati come incentivi delle funzioni tecniche.
Leggiamo testualmente nel documento in rassegna “che le amministrazioni sono tenute ad assolvere a detto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013. I dati in questione dovranno essere pertanto pubblicati nella sotto-sezione Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della sezione Amministrazione trasparente, mediante tabelle, con l'indicazione nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico”.
Ed ancora, si deve ritenere che “dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041”. Mentre invece non vi è un obbligo di pubblicazione di tali determine.
Per il Garante per la Protezione dei Dati Personali, parere del 10 marzo 2025, si “esclude l’obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda”; tale norma è contenuta nel citato articolo 18 del d.lgs. n. 33/2013 e, di conseguenza, la pubblicazione può e deve essere effettuata.
LA DURATA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
L’incarico di responsabile anticorruzione deve avere una durata minima ragionevole. Lo ha stabilito l’Atto del Presidente dell’Anac 1701/2025. Non si precisa la durata minima, stante l’assenza di una specifica previsione legislativa, ma si evidenzia che un incarico troppo breve risulta essere in contrasto con i principi che sono alla base della scelta legislativa per cui tutte le amministrazioni devono avere un RPCT (responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza), incarico che di norma nei comuni viene assegnato, per come sollecitato dallo stesso legislatore nazionale (legge n. 190/2012) al segretario comunale e/o generale.
Viene evidenziato che è da...








