RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI: LE INDICAZIONI DELL’ARAN
comunicazione del monte ore dei permessi sindacali
RELAZIONI E PREROGATIVE SINDACALI: LE INDICAZIONI DELL’ARAN
a cura di Arturo Bianco
18 Marzo 2024
I vincoli che le amministrazioni devono rispettare per la comunicazione del monte ore dei permessi sindacali, la estensione degli stessi anche alle riunioni degli organismi direttivi sindacali svolte a distanza e l’obbligo di garantire i servizi essenziali anche durante lo svolgimento delle assemblee sindacali.
Si deve fornire alle organizzazioni sindacali la indicazione del monte ore dei permessi spettanti ad ognuna e, a richiesta, le indicazioni relative alle modalità con cui gli stessi sono stati calcolati. I permessi per le riunioni degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali spettano anche se le stesse si svolgono a distanza. Durante le assemblee sindacali, così come durante gli scioperi, deve essere garantita la erogazione dei servizi essenziali. Sono queste alcune delle indicazioni fornite di recente dall’Aran in tema di relazioni sindacali ed in tema di prerogative delle organizzazioni sindacali, materie che ricordiamo essere oggetto di specifici contratti collettivi nazionali quadro, cioè di intese che si applicano a tutti i comparti dei dipendenti pubblici.
LA COMUNICAZIONE AI SINDACATI DEL MONTE ORE DEI PERMESSI
Le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare ad ogni organizzazione sindacale il monte ore dei permessi che spetta ad essa. Ma viene subito aggiunto che, a richiesta, è opportuno fornire anche le informazioni su come si è arrivati alla determinazione di questa cifra, nonché le notizie aggregate sulle deleghe conferite dai dipendenti alle varie organizzazioni sindacali. E’ quanto leggiamo nel parere Aran CQRS 188.
Il CCNQ 4.12.2017 si limita a dettare le regole che devono essere utilizzate per calcolare il monte ore dei permessi spettanti ad ogni sindacato, mentre non ci dice nulla sulle modalità con cui effettuare questa comunicazione. Dovere dell’amministrazione, ad inizio d’anno, è di effettuare il calcolo dei permessi spettanti e di informare “le organizzazioni sindacali aventi titolo ad ognuna comunicando, di norma, solo il proprio contingente a disposizione”. Sulla base dei principi di carattere generale dettati dalla legge n. 300/1970,cd statuto dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla affidabilità ed alla buona fede, “nulla osta all’accesso ai calcoli del monte ore e della sua ripartizione ai soggetti aventi titolo”. Peraltro, i voti ottenuti alle elezioni per il rinnovo delle RSU sono pubblici e viene suggerito di fornire le informazioni sulle deleghe sindacali, ma a condizione che esse siano rese “in forma aggregata e qualora non si versi nell’ipotesi in cui i numeri siano così limitati da consentire la riconducibilità della delega al singolo lavoratore”.
I PERMESSI PER...