TURNAZIONE E FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
TURNAZIONE E FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
19 Novembre 2020
Le amministrazioni possono motivatamente escludere le giornate festive infrasettimanali dal turno, ma se durante le stesse in modo abituale richiedono le prestazioni del personale violano le disposizioni contrattuali.
L’Aran ha chiarito che è legittimo, anche se abbisogna di una adeguata motivazione in quanto contraddice le esigenze che sono alla base della istituzione della turnazione, escludere le giornate di festività infrasettimanali dall’orario di servizio. In tali giornate il personale non percepirà la indennità di turno. Se venisse chiamato in servizio percepirebbe i compensi per le attività ulteriori svolte in giornate festive di cui all’articolo 24, comma 2, del CCNL 14.9.2000. Ove tale scelta fosse frequente l’ente commette una violazione delle norme contrattuali, determinano oneri aggiuntivi non giustificati. Sono queste le indicazioni contenute nel recente parere Aran CFL 117 a, che riprende i pareri resi 649/2020 e 8489/2018, sottolineando i rischi che gli enti inadempienti corrono.
LA ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI DALL’ORARIO
La prima indicazione che viene fornita dal parere è che non è manifestamente in contrasto con il CCNL la scelta organizzativa dell’ente che escluda tutte le festività infrasettimanali dalla turnazione, anche se in questo modo si va in antitesi rispetto alle ragioni che sono alla base della turnazione e che possono essere così riassunte: “garantire la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale”.
Di conseguenza, durante queste giornate non viene erogato il servizio; siamo in presenza di una opzione che non contraddice, quanto meno in modo espresso, il dettato del CCNL. Leggiamo testualmente: “se in sede di regolamentazione dell’orario di servizio, l’ente decide che all’interno dello stesso, per tutti i servizi e per tutti gli uffici, non sono ricomprese le giornate di festività infrasettimanale, le stesse non possono essere prese in considerazione neppure ai fini dell’articolazione settimanale dell’orario di lavoro del personale”.
Con il parere n. 649 ci è stato detto espressamente che la esclusione delle giornate festive infrasettimanali dall’orario di servizio “non comporta il venir meno della sussistenza dell’organizzazione per turni per gli altri giorni della settimana in cui ricade” questo giorno. Nella stessa direzione l’Aran si è espressa prima con il proprio parere n. 8784 del 20 dicembre 2019 e poi con quello n. 649 del 21 gennaio 2020. In ambedue tali pareri leggiamo che, “se viene in considerazione una giornata festiva infrasettimanale, nell’ambito di una organizzazione del lavoro per turni che comprende tutti i giorni della settimana, è un problema esclusivamente riconducibile all’autonomia gestionale dell’ente...