Corte Costituzionale Sentenza 128/2020 - Incarichi di posizione organizzativa disposizioni transitorie e urgenti Regione Toscana
Prosecuzione dell'efficacia degli incarichi di posizione organizzativa della Regione
Corte Costituzionale Sentenza 128/2020 - Incarichi di posizione organizzativa disposizioni transitorie e urgenti Regione Toscana
completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019
13 Luglio 2020
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 22/2019 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri riguardo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa ancora in essere, già conferiti sulla base dei precedenti contratti collettivi nazionali di comparto, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative. La proroga degli incarichi di posizione organizzativa già in essere, è stata dettata, secondo la Corte, da ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare – specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della l. n. 56/2014 – la necessaria continuità dell’azione amministrativa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell’ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. I profili “pubblicistico-organizzativi” ad esso afferenti rientrano, invece, nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall’art. 117, quarto comma, Cost. La Regione, pertanto, nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità e non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status. Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione temporanea di una...