Corte dei Conti - Parere sulle capacità assunzionali
possibilità di procedere a nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto
Corte dei Conti - Parere sulle capacità assunzionali
Deliberazione n.106/2021/PAR Corte dei Conti Piemonte
02 Settembre 2021
TIPO DELIBERAZIONE
Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
DESCRIZIONE
Comune di Roddino (CN) – Richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune inoltre richiede se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l’ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 del D.M. 17.03.2020.La richiesta di parere formulata dal Comune istante viene considerata ammissibile da un punto di vista oggettivo, esclusivamente entro i limiti relativi all’interpretazione, in via generale ed astratta, dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in l. n. 58/2019, così come attuato dal d.P.C.M. 17 marzo 2020.La Sezione dopo aver ricostruito il nuovo quadro normativo relativo alla capacità assunzionale previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal decreto attuativo, 17 marzo 2020 basato sulla “sostenibilità finanziaria”, con riferimento alla mobilità volontaria, ha evidenziato che mentre nella previgente disciplina, la stessa poteva essere considerata “neutrale” e non rilevava come “cessazione”, in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della “sostenibilità finanziaria”, per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato.In caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, ne deriva che l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione, reiterando l’intera procedura e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della “sostenibilità finanziaria” (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020), con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. Quest’ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all’art. 14 delle preleggi al codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, consentendo ai piccoli comuni, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione e fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
TESTO PROVVEDIMENTO
Sezione regionale di controllo per il Piemonte
Delibera n. 106/2021/SRCPIE/PAR
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa POLITO Presidente
Dott. Claudio CHIARENZA Presidente Aggiunto
Dott. Luigi GILI Consigliere
Dott.ssa Laura ALESIANI Referendario
Dott. Marco MORMANDO Referendario
Dott. Diego Maria POGGI Referendario
Dott.ssa Stefania CALCARI Referendario relatore
Dott.ssa Rosita LIUZZO Referendario
Nelle camere di consiglio del 27 e del 29 luglio 2021
Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di RODDINO (CN) formulata con nota 25.06.2021 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 05.07.2021, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;
Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Stefania Calcari;
FATTO
Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Roddino ha formulato una richiesta di parere, ponendo il seguente quesito:
“A seguito trasferimento per mobilità volontaria presso altro Comune dell’unica dipendente, dal 2015, il Comune di Roddino, associato all’Unione di Comuni “colline di Langa e del Barolo”, non dispone di personale dipendente e per garantire il proprio funzionamento si avvale di personale nella disponibilità dell’Unione per le funzioni trasferite alla medesima e di personale dei Comuni associati utilizzato ai sensi dell’Art. 1 Comma 557 della legge 311/2004 per le funzioni rimaste in capo al Comune.
Nel 2020, essendo cambiata la normativa che in particolare consente di assumere anche in caso di trasferimento per mobilità volontaria, l’Amministrazione di Roddino ha programmato di procedere all’assunzione di un istruttore Amministrativo Cat. C in sostituzione della dipendente di cui sopra da adibire al servizio Amministrativo e tributi.
In base alle nuove regole la spesa per le assunzioni non è più disciplinata dalle regole sul turn over, dettate dall’art. 3 commi 5 e seguenti del D.L. 90/2014 bensì ancorata alla cosiddetta “sostenibilità finanziaria” derivante dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
Applicando le nuove regole in vigore dal 20.04.2020, il Comune di Roddino avendo una capacità assunzionale di spesa pari ad €. 6.045,59, capacità assolutamente non sufficiente per procedere ad assumere una unità di personale, ma, essendo un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti e facendo parte di un’Unione ha beneficiato della disposizione di cui all‘art. 5 comma 3 del D.M. 17.03.2020 che consente di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di €. 38.000,00 purchè l’unità assunta nell’esercizio di tale facoltà venga collocata in comando obbligatorio con oneri a carico dell’Unione di appartenenza, in deroga alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale prevista per le Unioni.
Con Determinazione del Responsabile del servizio n. 7 in data 02.03.2021, a seguito di svolgimento di concorso pubblico, è stata disposta l’assunzione con decorrenza 08.03.2021 di una unità di personale categoria C posizione ec. C1 e ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 17.03.2020 tale unità è stata collocata in comando obbligatorio presso l’Unione con pari decorrenza.
Tutto ciò premesso
Dato atto che il dipendente neoassunto, essendosi classificato secondo in un concorso di livello superiore, ha ipotizzato la probabilità di essere chiamato per l’assunzione presso altra amministrazione e pertanto l’intenzione di voler presentare le dimissioni oppure in alternativa la volontà di trasferirsi per mobilità volontaria presso altra amministrazione per avvicinarsi al luogo di residenza e che l’Amministrazione intenderebbe accogliere alternativamente sia l’una che l’altra richiesta, nel caso si concretizzassero, tenuto conto della disponibilità di altri soggetti collocati utilmente nella graduatoria recentemente formatasi per l’assunzione in argomento.
Si richiede quanto segue
-Se in caso di dimissione del dipendente neoassunto l’ente possa scorrere la graduatoria senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale sfruttando pertanto la facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 una tantum.
-Se, in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, da effettuarsi dopo il superamento del periodo di prova, detta uscita possa essere considerata cessazione e pertanto se l’Ente effettuata la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2021/23 possa nuovamente avvalersi della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 trattandosi dello stesso posto e non di un incremento della dotazione organica e in caso affermativo se l’Ente, espletata la procedura di mobilità obbligatoria possa ricoprire il posto resosi vacante per mobilità volontaria tramite scorrimento della graduatoria recentemente approvata.”
AMMISSIBILITÀ
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Roddino è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco del Comune che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, come previsto dall’art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).
La funzione consultiva, poi, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all’esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. É da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.
Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).
Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.
Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l’esclusione di qualsiasi possibilità d’intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, al fine di non trasformare la suddetta attività in una modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte (cfr. atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9).
Per quanto sopra esposto la richiesta di parere formulata dal Comune istante si configura ammissibile esclusivamente entro i limiti relativi all’interpretazione, in via generale ed astratta, dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in l. n. 58/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, così come attuato dal d.P.C.M. 17 marzo 2020, nel presupposto che “le scelte relative all’impiego del personale ed al rispetto dei correlati limiti di spesa spettano, in concreto, all’Ente, quali scelte di amministrazione attiva” (cfr SRC Piemonte, deliberazione n. 4/2019/PAR).
Sotto questo aspetto il Collegio rileva che l’interpretazione delle disposizioni sui limiti assunzionali imposti ai Comuni rappresenta una questione suscettibile di interessare gli enti in generale in quanto la spesa per il personale, “per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente” (cfr. Corte cost. n. 61...