28 Novembre 2019
I magistrati contabili si esprimono in merito alla distribuzione delle risorse destinate al salario accessorio, nel caso in cui il fondo non sia stato costituito nell’anno di riferimento e in particolare sulla possibilità che tali risorse possano confluire “nell’avanzo vincolato”. A tale proposito i giudici contabili, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza contabile e in conformità al parere dell’Aran (n. 23668 del 30 ottobre 2012) e del MEF (del 24 gennaio 2013), ritengono che: “In caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva, confermando, peraltro, che rientrano...