12 Dicembre 2019
Con la presente sentenza la Corte di Cassazione penale chiarisce alcuni fondamentali punti relativi al reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il reato era stato commesso da due dipendenti pubblici: una delle quali timbrava il cartellino marcatempo anche per l’altro (suo dirigente), attestandone falsamente la presenza al lavoro. La Corte d’appello penale li aveva condannati contestando loro la commissione del reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001. Contro la sentenza ricorrono entrambi gli accusati. La prima contesta la decisione della Corte di non aver applicato, nel suo caso, l’articolo del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o pericolo, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non è abituale. Gli Ermellini respingono questa interpretazione ricordando che la Corte d’appello: “non ha posto l’accento sulla mera reiterazione delle condotte – con le non irrilevanti conseguenze connesse in termini di danno per la PA -, tenuto conto che il danno di cui all’art. 55-quinquies d.lgs n. 165/2001 è integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni.” Viene quindi esclusa la tenuità del fatto per chi timbra, anche solo una volta, il cartellino marcatempo al posto del collega assente. Per quanto riguarda poi l’impugnazione dell’altro imputato, il dirigente, la Corte ricorda che il comma 1 dell’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, introduce un reato proprio del pubblico dipendente - indicando quale è la condotta a questo fine rilevante - ed il successivo...