10 Luglio 2019
La Corte rigetta la domanda presentata da due ricorrenti - dipendenti del comune di Roma a seguito di passaggio diretto da altre amministrazione ex art. 30 d.lgs. 165/2001 - che chiedevano fosse loro riconosciuta l’anzianità di servizio maturata presso le precedenti amministrazioni, per poter essere ammesse alla progressione di carriera prevista dall’art 4 del contratto integrativo 2006 del comune di Roma nonché dal contratto decentrato per la quantificazione e ripartizione del fondo, che prevedevano che la progressione di carriera potesse essere riconosciuta solo ai lavoratori che alla data del 31/12/2006 avessero maturato un’anzianità di servizio nella posizione inferiore alle dipendenze del comune di Roma. Le due ricorrenti alla data del 31/12/2006 erano invece ancora impiegate presso le amministrazioni di provenienza. Ad avviso delle ricorrenti la anzianità di servizio maturata in altra amministrazione doveva essere loro riconosciuta. Dicono i giudici “questa Corte ha già ritenuto, condivisibilmente, che in tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione (v. Cass. 3 agosto 2007 n. 17081; Cass. 17 luglio 2014, n. 16422); la prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore; muovendo da detta premessa questa Corte (v. Cass. 17 settembre 2015, n. 18220; Cass. 25 novembre 2014, n. 25021; Cass. 3 novembre 2011, n. 22745; Cass. 18 maggio...