Incarichi conferiti ai componenti collocati in quiescenza del Collegio Consultivo Tecnico
divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Incarichi conferiti ai componenti collocati in quiescenza del Collegio Consultivo Tecnico
Parere 96/2021/PAR Corte dei Conti Lombardia
17 Giugno 2021
Il Sindaco del Comune di Varese (VA) ha presentato una richiesta di parere afferente all’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si pronuncia come segue sulla richiesta di parere : «Qualora ricorrano le condizioni espresse in parte motiva, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non soggiacciono all’obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135”.
TESTO PROVVEDIMENTO
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Riolo Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza Primo referendario
dott. Giuseppe Vella Referendario
dott.ssa Rita Gasparo Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori Referendario
dott.ssa Alessandra Molina Referendario
dott.ssa Valeria Fusano Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021 ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha pronunciato la seguente:
DELIBERAZIONE
sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Varese (VA)
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTO l’articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni in materia di giustizia contabile già previste dall’articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2021, di proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato nella GU Serie Generale n. 79 del 1.4.2021 in cui lo stato di emergenza nazionale da Covid 19 è stato prorogato al 31 luglio 2021;
VISTA la richiesta di parere n. 49613 del 26 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Varese (VA) ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 29 in data 26 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza n. 39/2021 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull’istanza sopra citata;
DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft Teams”
UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.
PREMESSO IN FATTO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Varese (VA) ha presentato una richiesta di parere afferente all’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nello specifico l’istante, nel rappresentare che tra i componenti dei costituendi collegi vi potrebbero essere soggetti collocati in quiescenza, sottopone alla Sezione il quesito sull’assoggettamento di tali incarichi all’obbligo di gratuità della prestazione resa, previsto dalla suindicata disposizione vincolistica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’Ente che ha la capacità di proporre l’istanza e dell’organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.
1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che “Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane», così riproducendo letteralmente l’elencazione tassativa dell’articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/Q MBG).
La richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Varese (VA), soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, poiché investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).
1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell’art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.
Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/Q MBG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).
Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un’accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.
L’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della “materia di contabilità pubblica” posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l’effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.
Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.
In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”.
Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell’accezione “materia di contabilità pubblica”, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo “quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.
Tutto ciò premesso, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di concreti atti di gestione, per l’inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un’inammissibile funzione di controllo preventivo.
In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).
Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.
Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell’Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.
Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate...