Spesa obbligatoria in materia di personale
Assunzione a tempo indeterminato
Spesa obbligatoria in materia di personale
Deliberazione n. 87/2021, la Corte dei Conti per la Regione Lombardia
12 Luglio 2021
Con la deliberazione n. 87/2021, la Corte dei Conti per la Regione Lombardia, si è pronunciata in merito alla possibilità, per sopperire a gravi carenze di organico, di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), la spesa relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato.
La Corte ha preliminarmente rammentato che nell’ambito delle funzioni di controllo della Corte dei conti, l’art.148 bis del TUEL prevede che:
“1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria “.
In particolare, l’ultimo comma del sopra citato articolo, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio dell’Ente, prevede la preclusione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura e, di norma, ove gli squilibri economico-finanziari attengano alla complessiva gestione finanziaria, la Sezione della Corte conti territorialmente competente, procede al blocco delle “spesa discrezionale”, al fine di prevenire pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli Enti locali.
Dirimente, quindi, ai fini della risoluzione della questione di diritto al vaglio del Collegio, è comprendere cosa si intenda, ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis, comma 3, del TUEL, per spesa obbligatoria.
In merito, sempre in tema di gestione finanziaria, un riferimento normativo può trovarsi nell’art.163, comma 2, del TUEL (vd. allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011, al punto 8) che, per quanto di interesse, prevede che “Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente“.
L’applicazione del blocco della spesa, sostanzialmente, determinerebbe, infatti, la sostituzione della gestione ordinaria di bilancio, con un regime del tutto assimilabile alla “gestione provvisoria”, caratterizzata dalla possibilità di dare corso soltanto alle spese obbligatorie, così come espressamente individuate dal predetto art.163 del TUEL.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, nell’assolvimento delle funzioni fondamentali attribuiti dalla legge all’Ente locale, ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Nel caso in esame, pertanto, applicando il principio di diritto sopra esposto, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi “obbligatoria “nella fattispecie in cui sia disposta da una norma di legge, nonché in tutti i casi in cui questa risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
TESTO PROVVEDIMENTO
Lombardia/87 /2021/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA |
dott.ssa Maria Riolo Presidente
dott. Marcello Degni Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere
dott. Rossana De Corato Consigliere
dott. Luigi Burti Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella Referendario ( relatore )
dott.ssa Rita Gasparo Referendario
dott. Francesco Liguori Referendario
dott.ssa Alessandra Molina Referendario
dott.ssa Valeria Fusano Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio da remoto del 19 maggio 2021, ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha pronunciato la seguente
DELIBERAZIONE
emessa sulla richiesta di parere del Comune di Zerbolò (PV)
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTA la richiesta di parere del 04 Marzo 2021, proposta dal Sindaco del Comune di Zerbolò (PV), acquisita al protocollo pareri di questa Sezione in data 26.04.2021, al n. 28;
VISTA l’ordinanza n. 47/2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza con modalità da remoto;
DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma “Microsoft teams”;
UDITO il relatore, dott. Giuseppe Vella.
PREMESSO IN FATTO
Il Sindaco del Comune di Zerbolò (PV), con la richiesta sopra citata, chiede un parere in merito alla possibilità di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quella relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato per sopperire a gravi carenze di organico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.
I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.