Assegno ordinario di invalidità e benefici contributivi
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso alla rendita
Assegno ordinario di invalidità e benefici contributivi
a cura di Fabio Venanzi
29 Giugno 2026
L’assegno ordinario di invalidità (AOI) si trasforma – d’ufficio – in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso alla rendita.
In particolare, per i soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sono richiesti alternativamente:
- 67 anni di età con almeno venti anni di contribuzione e un primo importo di pensione non inferiore all’assegno sociale, pari – per il 2026 – a 546,24 euro lordi mensili;
- 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza verifica dell’importo.
Per i lavoratori destinatari di un sistema misto (quindi con anzianità al 31 dicembre 1995) che esercitano l’opzione al contributivo entro il mese precedente la data di decorrenza dell’AOI, i requisiti sono 67 anni di età con venti anni di contribuzione.
Con il messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, l’Inps precisa a quali condizioni è possibile estendere i benefici previsti per le lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo. L’articolo 1, comma 40, della legge 335/1995 prevede due alternative. La prima consiste in un anticipo all’accesso alla pensione di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 16 mesi (in presenza di 4 figli) mentre la seconda consente l’utilizzo di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
In particolare, viene precisato che il beneficio deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e, nelle more dell’implementazione informatica, dovrà essere indicato nel campo note, precisando la tipologia di beneficio richiesto nonché il numero dei...







