Chiarimenti normativi in materia di assegno sociale
prestazione di natura assistenziale
Chiarimenti normativi in materia di assegno sociale
a cura di Fabio Venanzi
19 Dicembre 2022
Dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale fu sostituita dall’assegno sociale divenendo una prestazione a carattere assistenziale da erogare nei confronti dei soggetti che avessero compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019) e che avessero la residenza effettivamente e abitualmente in Italia, possedendo redditi di importo inferiore a determinati limiti previsti dalla norma stessa.
Oltre ai cittadini italiani, la prestazione di natura assistenziale può essere richiesta anche dai:
- cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- cittadini della Repubblica di San Marino;
- cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Al fine di evitare abusi nella richiesta di tale prestazione, l’articolo 20, comma 10 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 introdusse l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, non fornendo alcun criterio però sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individuando le ipotesi in cui la stessa dovesse considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato.
Con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, l’Inps – su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, stabilisce che troverà applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo, quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In via analogica, si dovrà suddividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
- la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
- nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.