Chiarimenti sui contributi figurativi per aspettativa sindacale
Nei casi di aspettative fruite per cariche pubbliche o sindacali, per le quali risulti già...
Chiarimenti sui contributi figurativi per aspettativa sindacale
23 Luglio 2019
Nei casi di aspettative fruite per cariche pubbliche o sindacali, per le quali risulti già presentato un provvedimento di aspettativa, sarà sufficiente dimostrare il perdurare della stessa, tramite apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro. Lo precisa l’Inps con il messaggio 2653 datato 11 luglio 2019.
Già nel 2017, con il messaggio 3499, l’Istituto previdenziale – a seguito di quesiti ricevuti dalle sedi territoriali e di ricorsi – volle ricordare le norme che regolano la contribuzione figurativa a beneficio di lavoratori in aspettativa per ricoprire funzioni pubbliche elettive e, soprattutto, cariche sindacali, senza lasciare troppi margini di flessibilità. Un intervento volto a favorire l’uniformità della prassi amministrativa e a ribadire a sindacati e lavoratori i comportamenti non conformi, avrebbero potuto comportare il rigetto della domanda.
Per i dipendenti in aspettativa sindacale, il versamento dell’eventuale contribuzione aggiuntiva (articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 564/1996) non è sostitutiva dell’istanza di accredito figurativo. Particolare attenzione va riservata, inoltre, alla documentazione che attesta l’inizio dell’aspettativa. In base all’articolo 3 del decreto 564/1996 «i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa ... se assunti con atto scritto». Dunque, per la prova di collocamento in aspettativa non sono utili dichiarazioni ora per allora, e il provvedimento deve essere antecedente all’aspettativa. Inoltre se nella dichiarazione è stata indicata la fine dell’aspettativa, ma questa è stata prorogata, devono essere presentati i documenti perché, anche in questo caso, non valgono dichiarazioni ora per allora, a meno che il periodo di astensione sia stato concesso o prorogato a tempo...