Congedo parentale Covid: pubblicati i codici ListaPosPA
Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146
Congedo parentale Covid: pubblicati i codici ListaPosPA
a cura di Fabio Venanzi
20 Dicembre 2021
Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 ha previsto – a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – uno specifico congedo che l’Inps ha denominato “Congedo parentale Sars – Cov-2”, al fine di distinguerlo dal congedo parentale ordinario previsto dal Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.
Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, l’Istituto previdenziale ha ricordato che la domanda di fruizione di tale congedo, da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, non deve essere presentata all’Inps bensì direttamente al datore di lavoro pubblico.
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