I chiarimenti in materia di prescrizione contributiva
Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017 e n. 117 datata 11 dicembre 2018, l’Inps aveva...
I chiarimenti in materia di prescrizione contributiva
09 Settembre 2019
Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017 e n. 117 datata 11 dicembre 2018, l’Inps aveva fornito chiarimenti in materia di prescrizione contributiva degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. In particolare, si pone a carico dei datori di lavoro iscritti alle Casse pensionistiche dell’ex Inpdap, l’onere del trattamento di quiescenza spettate per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione. Il calcolo da effettuare è quello della costituzione di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338. Solo per gli iscritti alla Casse pensione insegnanti (CPI), la valutazione dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione rimane subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia.
L’articolo 19 del Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni con la Legge 28 marzo 2019 n. 26, ha rinviato al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione, previsti dall’articolo 3, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
Con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019, l’Inps ha fornito i chiarimenti necessari precisando che risultano destinatari delle disposizioni contenute nel DL 4/2019 i seguenti enti:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio...