I controlli sulla incumulabilità reddituale con "pensione quota 100"
I controlli sulla incumulabilità reddituale con "pensione quota 100"
12 Novembre 2020
L’articolo 14 del Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 prevede che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Il reddito della pensione è cumulabile con talune redditi come, ad esempio, con le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del Decreto legislativo 267/2000 e, più in generale, con tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive.
La pensione è compatibile con i redditi di impresa, con i compensi percepiti per la funzione sacerdotale e per la funzione di giudice di pace, con le indennità percepite dai giudici onorari aggregati e dai giudici tributari, con la indennità sostitutiva del preavviso avente natura risarcitoria, con i redditi derivanti dal reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, con le indennità di trasferta e con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Da ultimo, è stato inserito il cumulo con i redditi derivanti da incarichi conferiti a...