La pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio
articolo 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335
La pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio
a cura di Fabio Venanzi
15 Settembre 2020
La pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio è stata estesa al pubblico impiego con l’articolo 2, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335. Le modalità applicative sono state approvate con apposito decreto ministeriale n. 187 datato 8 maggio 1997.
I destinatari sono i dipendenti iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug e Cassa Stato. Il diritto a tale prestazione pensionistica si consegue con almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre anni nell’ultimo quinquennio che precede la decorrenza della pensione. Al fine del calcolo dell’anzianità, valgono anche i contributi computati, riscattati e ricongiunti.
Il rapporto di lavoro deve essersi risolto per infermità non dipendente da causa di servizio e deve essere riconosciuto, dalla Commissione medica, lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
La domanda deve essere presentata dall’iscritto (e non può essere presentata dai superstiti) e, alla stessa, dovrà essere allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L’istanza non è subordinata a termini perentori, ma dovendo sussistere il requisito contributivo di almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nell’ultimo quinquennio, ne deriva che la domanda potrà essere presentata fino ai due anni successivi alla cessazione.
La domanda corredata di certificato medico deve essere presentata all’Amministrazione, che verificherà – una volta presentata la domanda di pensione che deve essere contestuale alla...