La rinuncia parziale degli accrediti figurativi
La rinuncia parziale degli accrediti figurativi
L’articolo 25 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 stabilisce, in favore dei soggetti iscritti alle forme di previdenza esclusive (tra cui ex Inpdap) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
05 Giugno 2019
L’articolo 25 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 stabilisce, in favore dei soggetti iscritti alle forme di previdenza esclusive (tra cui ex Inpdap) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Il periodo riconosciuto è pari a 5 mesi e un giorno, fatte salve le eventuali coincidenze con periodi già utili che potrebbero determinare una riduzione del periodo accreditabile.
L’Inps, con il messaggio 4987 del 12 dicembre 2017, si è soffermato sulla possibilità da parte degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici di rinunciare all’utilizzo dei periodi figurativi riconosciuti a domanda (tra cui anche il servizio militare).
In analogia a quanto già previsto per gli iscritti all’AGO, l’Istituto previdenziale ha precisato che, gli interessati possono chiedere di rinunciare all’accredito ai fini pensionistici del periodo relativo al servizio militare quando lo stesso periodo non sia già stato utilizzato per la liquidazione di precedenti prestazioni.
Viene precisato altresì che l’accredito figurativo di periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 – facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto” ai fini della non applicazione del massimale contributivo – vale quale...