La risoluzione del rapporto di lavoro a 65 anni (?)
norme che regolano il rapporto di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni
La risoluzione del rapporto di lavoro a 65 anni (?)
a cura di Fabio Venanzi
13 Luglio 2020
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11008 del 9 giugno 2020, ha ricostruito le norme che regolano il rapporto di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, al raggiungimento del 65esimo anno di età del personale dipendente.
La sentenza sta creando malumori all’interno degli Uffici del personale nella parte in cui prevede che, al raggiungimento del limite ordinamentale – fissato di norma per i pubblici dipendenti al compimento del 65esimo anno di età – comporterebbe in capo al datore di lavoro l’obbligo di risolvere il rapporto di lavoro. Secondo la Corte, in materia di collocamento a riposo d'ufficio nel pubblico impiego contrattualizzato, il carattere di specialità che deriva dall'applicazione dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, impone che il compimento di un'età massima determini, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva e dalla volontà delle parti, l'estinzione del rapporto (salva l'ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell’amministrazione) e non costituisca un mero presupposto per l'esercizio del potere di recesso da parte dell'amministrazione, la cui inerzia non sarebbe suscettibile di sindacato giurisdizionale (si veda Cass. 2 marzo 2005, n. 4355; Cass. 3 novembre 2008, n. 26377; Cass. 17 giugno 2010, n. 14628).
Una prosecuzione del rapporto oltre il limite di età normativamente previsto e per il solo effetto di una convenzione tra le parti si tradurrebbe nella violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.
Tuttavia, la sentenza nasce in esito a un contenzioso tra un medico e l’azienda sanitaria, nel quale il medico convenzionato, successivamente aveva ricoperto il ruolo dirigenziale di cui all’articolo 15-septies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. Per gli incarichi a contratto, compreso quello di cui all’articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, salvo diversa disciplina tra le parti, il rapporto di lavoro dovrebbe risolversi al raggiungimento del 65esimo anno di età, trattandosi di un rapporto di lavoro a termine. Inoltre, all’epoca dei fatti, era ancora...