La tutela dei lavoratori fragili dopo la conversione del DL 104/2020
La tutela dei lavoratori fragili dopo la conversione del DL 104/2020
19 Novembre 2020
L’articolo 26, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha riconosciuto la tutela ai lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico in condizione di particolare fragilità.
Con messaggio 2584/2020, l’Inps aveva fornito i primi chiarimenti al riguardo. Nello specifico, era stato precisato che, per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (articolo 3, comma 1, della Legge 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio venisse equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
In alternativa, la condizione di rischio poteva essere attestata anche dagli organi medico-legali presso le ASL locali.
Il termine della tutela, inizialmente previsto al 30 aprile 2020, era stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020.
Tali periodi di malattia soggiacevano alla disciplina contrattuale applicabile, nei diversi comparti di contrattazione.
L’articolo 26, comma 1-bis, del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito – con modificazioni – in Legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha modificato il comma 2 dell’articolo 26 del Decreto-legge 18/2020, introducendo altresì il comma 2-bis.