Le operazioni di conguaglio previdenziale 2020
circolare n. 6 del 15 gennaio 2021 dell’Inps
Le operazioni di conguaglio previdenziale 2020
a cura di Fabio Venanzi
19 Gennaio 2021
Come ogni anno, in vista della certificazione unica, gli enti pubblici sono chiamati ad effettuare le operazioni di conguaglio. Taluni enti provvedono con la mensilità di dicembre mentre altri entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Con la circolare n. 6 del 15 gennaio 2021, l’Inps ha fornito i necessari chiarimenti ribadendo, come è noto, che dal 1° ottobre 2012 i redditi vanno imputati secondo il criterio di cassa in riferimento alla circolare 105/2012 e riguarda tutti i redditi erogati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a carico dei sostituti di imposta principali e non sollevano gli stessi dall’obbligo di trasmettere mensilmente, in via telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni tramite l’Uniemens (ramo ListaPosPa).
I redditi denunciati sono quelli compresi nei quadri E0, riferiti al 2020 nonché i redditi 2020 denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 5 (ex 2), e causale 7.
I lavoratori, ai quali si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995 n. 335, pagheranno contributi entro la somma di 103.055 euro. Al superamento del massimale, non sarà più dovuta la contribuzione pensionistica, né quella relativa al Fondo credito né dell’1 percento aggiuntivo, di cui all’articolo 3-ter del Decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384. Le somme eccedenti il massimale, pertanto, non contribuiranno ad aumentare il montante contributivo, necessario per il calcolo della quota C di pensione.
La fascia retributiva annua oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva dell’1 percento a carico dell’iscritto è pari a € 47.379. Tale valore è provvisoriamente confermato anche per il 2021 (3.948 euro mensili).