Le pubbliche amministrazioni e gli obblighi contributivi Enpals
I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all’ente in ragione dell’elencazione di cui...
Le pubbliche amministrazioni e gli obblighi contributivi Enpals
La gestione ex Enpals gestisce l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti
05 Luglio 2019
La gestione ex Enpals gestisce l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all’ente in ragione dell’elencazione di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, che individua i lavoratori per profili professionali indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. Più in particolare la competenza assicurativa dell’Enpals è determinata dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge, nonché nei decreti ministeriali successivi.
Sono iscritti all’Enpals anche gli sportivi professionisti e l’iscrizione sussiste per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Con la circolare n. 98 del 28 giugno 2019, l’Inps ha effettuato una ricognizione degli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con soggetti appartenenti alle categorie professionali da iscrivere ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, fornendo indicazioni per la classificazione previdenziale di detti enti.
Ai fini della contribuzione IVS, l’obbligo assicurativo presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nel citato testo di legge, prescindendosi dagli ulteriori tratti distintivi del datore di lavoro.
L’articolo 3 del D.Lgs. CPS 708/1947 prevede figure come artisti lirici, attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettivi connesse all’attività turistica, attori generici cinematografici, direttori di orchestra e sostituti, tecnici del montaggio, del suono e dello sviluppo e stampa, truccatori e parrucchieri.
L’obbligo di versamento all’Enpals vale pertanto anche per le pubbliche amministrazioni qualora, nello svolgimento della loro attività si avvalgano di soggetti appartenenti alle qualifiche professionali summenzionate (sia nel caso di lavoratori autonomi sia dipendenti).